Nella sentenza n.40/2013 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità dell'articolo 80 della legge finanziaria 2001, relativo
ai cittadini extracomunitari presenti
nel territorio italiano.
La norma censurata concede l'indennità di
accompagnamento e la pensione di inabilità solamente agli stranieri titolari di
un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni ed in possesso, altresi', di determinate
condizioni di reddito e di alloggio.
Simili restrizioni contrastano con l'art. 41 del
decreto legislativo n. 286 del 1998 che sancisce, per gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno, nonché per i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di
soggiorno, la totale equiparazione ai cittadini italiani nella fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.
La Corte, ha ricordato che il nostro ordinamento
attribuisce il massimo riguardo al
valore della salvaguardia della salute, alle esigenze di solidarietà rispetto a
condizioni di elevato disagio sociale e verso i doveri di assistenza per le
famiglie.
I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti
in Italia non possono, pertanto, essere
esclusi da forme di tutela previste per il sostegno di coloro che versano in
gravi condizioni di salute e dei portatori di handicap fortemente invalidanti.
Valerio Pollastrini
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