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sabato 2 marzo 2013

Il trattamento dei dati relativi agli straordinari non deve violare la privacy dei lavoratori


In una recente pronuncia il Garante della Privacy ha ribadito la  tutela necessaria richiesta per il trattamento delle informazioni personali relative agli orari e agli emolumenti del lavoro  straordinario.

Il caso di specie attiene al contesto del pubblico impiego e precisamente al rapporto di lavoro di un commissario di polizia penitenziaria alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Il lavoratore, non iscritto ad alcun sindacato, aveva lamentato la violazione della  privacy nella trasmissione in forma nominativa, effettuata periodicamente dal datore di lavoro  alle  organizzazioni di categoria del comparto sicurezza, del prospetto  relativo al suo orario di lavoro straordinario, comprensivo del  compenso maturato.

Riscontrata l'immutabilita' della condotta datoriale, il lavoratore si e' quindi rivolto al Garante della Privacy, chiedendo che i suoi dati personali non venissero  trasmessi ai sindacati né affissi in locali comuni.

L'Autorita' Garante ha preliminarmente accertato che le disposizioni dell'Accordo Quadro Nazionale del 2004,  relativo al corpo di polizia penitenziaria, prevedono  solo la comunicazione in forma anonima dei prospetti delle prestazioni di lavoro straordinario ed ha successivamente escluso la presenza di altre norme  che legittimino la trasmissione in forma nominativa di tali informazioni.

Il Garante ha richiamato quindi le Linee guida  del 14 giugno 2007 (documento web n. 1417809) sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che "l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili a uno o più lavoratori individuabili".

Il ricorso del lavoratore e' stato pertanto accolto. Ritenuto illecito il trattamento effettuato dall'amministrazione penitenziaria, l'Autorità ha disposto il blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati del dipendente ed ha addebitato le spese del ricorso al ministero.

Valerio Pollastrini

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