L'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta l'utilizzo di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita' di controllo a distanza
dell'attivita' dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali o, in caso contrario, previa autorizzazione
dell'Ispettorato del lavoro.
Negli ultimi anni la materia e'
divenuta oggetto di tutela da parte da
parte della normativa sulla privacy.
Nella pronuncia n.16 del 17 gennaio 2013, l'Autorita' Garante e'
tornata ad occuparsi dei necessari limiti all'utilizzo delle telecamere all’interno dei luoghi di lavoro.
Il caso specifico ha coinvolto un esercizio appartenente ad una nota
catena commerciale che aveva sottoscritto un accordo sindacale per la
predisposizione di un
servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina.
In seguito agli accertamenti ispettivi della Questura di Genova, il
Garante della Privacy, investito della questione, ha bloccato il trattamento
dei dati audiovisivi perche' potenzialmente utilizzabili per forme
di controllo a distanza dei lavoratori.
Una videocamera, ad esempio, era stata posizionata in modo da
inquadrare direttamente il sistema di
rilevazione degli accessi dei dipendenti, in aperto contrasto con il
divieto di effettuare riprese in grado di verificare il rispetto dell’orario di
lavoro.
I cartelli, insufficienti nel numero e collocati spesso in posizione non chiaramente
visibile, che segnalavano a scopi
informativi la presenza dell’impianto di videosorveglianza, erano privi di alcune informazioni
necessarie.
Oltre alle
numerose infrazioni della legge, l'azienda aveva contravvenuto in più punti all'accordo
sottoscritto con i sindacati per l'intallazione del servizio.
Le riprese sarebbero dovute essere custodite in un apposito armadio di
sicurezza dotato di una doppia serratura, con consegna di due distinte chiavi,
rispettivamente, al responsabile della sicurezza del negozio e a quello della
RSA delegata, in modo da consentirne l’apertura solo in presenza di entrambi.
Di fatto, per procedere alla
visualizzazione delle immagini precedentemente registrate, il responsabile
aziendale, munito di codice personale di riconoscimento, comunicava
una specifica password al consorzio di
ditte esterne preposto alla manutenzione dell’impianto.
Coloro che materialmente effettuavano
il controllo delle immagini, oltre a non essere designati tra gli incaricati del trattamento
dei dati personali, erano, inoltre, privi della licenza prefettizia di “guardia
particolare giurata”, indispensabile per poter svolgere funzioni anti-rapina e
anti-taccheggio.
Per i motivi richiamati il Garante ha dichiarato illecito
tale sistema di videosorveglianza, ha disposto il blocco del trattamento dei dati
personali ricavati ed ha imposto
all’esercente di sanare tutte le violazioni riscontrate.
Copia degli atti e del conseguente
provvedimento sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria per la valutazione
degli eventuali illeciti penali commessi.
Valerio Pollastrini
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