Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.20163, è quello di un lavoratore licenziato con l’accusa di essersi impossessato di documentazione riservata dell’azienda al fine di denunciare il proprio datore di lavoro.
La Suprema Corte ha confermato le pronunce dei precedenti gradi di giudizio che avevano dichiarato l’illegittimità dell’atto di recesso. Si legge nel dispositivo che “il lavoratore aveva posto la documentazione a fondamento di una denuncia proposta unicamente al fine di far valere i propri diritti nonché a far emergere condotte inadempienti e antisindacali da parte del datore di lavoro”.
Dunque la sottrazione di documenti aziendali non configura una violazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti dell’azienda se perpetrato al fine dell’esercizio di un diritto.
Valerio Pollastrini
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