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martedì 29 gennaio 2013

Rifiuto del lavoratore di ritirare la lettera di licenziamento

Il licenziamento è un atto unilaterale recettizio, nel senso che assume efficacia solamente nel momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

La sentenza della Cassazione n.21017/2012 affronta la questione del lavoratore che si rifiuti di ritirare la comunicazione del recesso. Nel caso di specie il lavoratore aveva rifiutato di ricevere direttamente la comunicazione dal datore di lavoro, chiedendo che gli venisse inviata per posta, salvo poi lamentare di non averla ricevuta.

La Suprema Corte ha ritenuto valido il licenziamento in quanto il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta.

La circostanza che si tratti di un atto recettizio non impedisce l’applicazione del principio generale in base al quale il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell’atto desumibile dall’Art.1335 c.c.

Valerio Pollastrini

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