Il 4 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito avanzato in merito alla gestione dei contratti di sostituzione per maternità.
Il dubbio riguardava la possibilità per un datore di lavoro di ricorrere, in sostituzione di una lavoratrice in gravidanza, ad un lavoratore già assunto in passato con la stessa fattispecie contrattuale, senza che fossero trascorsi i termini di legge previsti per la successione di diversi contratti a termine.
È necessario ricordare che la recente riforma del lavoro ha modificato i periodi di attesa per la stipulazione di diversi contratti a termine tra gli stessi soggetti.
A seconda della durata del primo contratto, inferiore o superiore a 6 mesi, l’azienda, prima di ricorrere ad un nuovo rapporto a termine con il medesimo lavoratore, dovrà attendere almeno 60 o 90 giorni.
Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta per il secondo contratto l’automatica trasformazione a tempo indeterminato.
L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001 stabilisce che in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti dal lavoro per periodi di astensione per maternità, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.
Il Ministero ha chiarito che in ragione della specialità della norma sopra citata, si deve ritenere che essa prevalga sulla disciplina generale del contratto a termine. Pertanto, “il datore di lavoro che intenda assumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, la stessa dipendente che aveva assunto, in precedenza, con contratto a termine per sostituirne un’altra sempre assente per maternità, potrà farlo senza attendere i termini prescritti dalla legge, in generale, per i contratti a tempo determinato”.
Valerio Pollastrini
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