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mercoledì 5 settembre 2012

Il travaglio normativo del collocamento obbligatorio

La disciplina del collocamento obbligatorio prevede che i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti siano obbligati ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle categorie protette che varia in base al numero dei lavoratori validi occupati e computabili.
Vengono esclusi dal presente obbligo i datori di lavoro operanti nei seguenti settori:
- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore;
- trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
- impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
- autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante;
- minerario, limitatamente al personale di sottosuolo e quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale.

Alcune aziende, per le particolari condizioni della loro attivita', non hanno la possibilità di occupare l'intera percentuale riservata alle categorie protette. In tal caso, e' loro diritto richiedere il parziale esonero dall'obbligo dell'assunzione obbligatoria in cambio del versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di un contributo parametrato al numero delle unita' non assunte ed alle giornate di lavoro per le quali si sono trovate al di sotto della percentuale riservata alle c.d. fasce deboli di lavoratori.

La riforma Fornero ha apportato alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio che, seppure ridotte nel numero, risultavano essere di primaria importanza per quanto concerne gli obblighi di natura aziendale.
Dopo appena tre settimane dall'entrata in vigore della norma, la legge n.134/2012, di conversione del c.d. Decreto sviluppo, ne ha di fatto annullato l'efficacia ristabilendo o quasi la disciplina previgente.

Le modifiche della riforma Fornero
Il comma 27 dell’articolo 4 della legge n.92/2012, racchiude tutte le novità della riforma del lavoro relative all’istituto del collocamento obbligatorio.

La norma ha annunciato un prossimo regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avrà il compito di elaborare una nuova definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione, dei criteri e delle modalita' per la loro concessione e la definizione di norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo.
L'intento e' quello di evitare gli abusi riscontrati negli anni, finalizzati ad aggirare i vincoli di assunzione e le possibilità di esonero.

La riforma ha inoltre modificato i criteri di computo del personale occupato ai fini del raggiungimento della soglia per la quale scatta l'obbligo di assunzioni obbligatorie.
La regola base dispone che siano computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Ad eccezione delle fattispecie previste dai vari contratti collettivi, vengono ulteriormente esclusi dai criteri di computo:
- i lavoratori occupati ai sensi della legge n.68/1999;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita';
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni.
Rispetto alla normativa previgente, sono stati esclusi tra i soggetti non computabili nell'organico aziendale i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.
In relazione a tale ultimo provvedimento, la circolare del Ministero del lavoro n.18 del 18 luglio 2012 ha precisato che i lavoratori con contratto a termine debbano essere computati nel numero dei dipendenti solo qualora il loro inserimento risultasse indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo, con esclusione quindi dei lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive.

La legge di riforma del mercato del lavoro ha inoltre specificato che, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori, e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione.
La precisazione e' finalizzata a chiarire alcune problematiche del passato, sorte sulla esplicita esclusione dagli obblighi di assunzione obbligatoria per i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

Le modifiche del decreto sviluppo
La legge n.134 del 7 agosto 2012 con un vero e proprio colpo di spugna ha cancellato la modifica più importante introdotta dalla riforma del lavoro all'istituto in commento.
L'articolo 46-bis della legge di conversione del decreto sviluppo ha nuovamente inserito tra le categorie non computabili quella dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.

Di fatto, nel merito, è stata ristabilita la disciplina previgente, anche se l'esclusione dal computo riguardera' i contratti a tempo determinato di durata non superiore, non più' a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi.

Valerio Pollastrini

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