La legge n.134/2012 che ha convertito in legge, il c.d. "Decreto sviluppo", e' intervenuta sulla disciplina del lavoro occasionale accessorio.
Si tratta di quelle attivita' svolte mediante il pagamento dei prestatori di lavoro con appositi voucer.
La legge di conversione ha, di fatto, ampliato la platea dei lavoratori per i quali e' possibile fare ricorso alla suddetta fattispecie contrattuale.
Il primo comma, lettera d), dell'articolo 46-bis, per il 2013 consente, anche a coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di instaurare un rapporto di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro di corrispettivo per anno solare.
L'ambito di applicazione riguarda tutti i settori di attivita', inclusi gli enti locali.
Per tali soggetti, l'Inps dovra' sottrarre dalla contribuzione figurativa, prevista per le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti previdenziali derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Il particolare contratto in commento viene utilizzato prevalentemente nel settore agricolo e la recente modifica viene incontro alle richieste pervenute da varie associazioni di categoria che chiedevano di utilizzare anche i soggetti percipienti l'indennita' di disoccupazione.
La norma si e' pero' mostrata poco sensibile alle imminenti esigenze legate alla vendemmia autunnale, dal momento che, come detto, la novita' produrra' i suoi effetti unicamente nell'anno 2013.
Valerio Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento