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giovedì 6 settembre 2012

Assunzioni agevolate: modificati i criteri per usufruire delle riduzioni contributive

Tra le modifiche apportate dalla recente riforma del mercato del lavoro, quelle che hanno avuto minore risalto mediatico, ma non per questo di poco conto, sono le novità relative ai criteri di applicazione dei particolari incentivi che, nell'ultimo ventennio, hanno caratterizzato due tipologie contrattuali largamente utilizzate dalle aziende italiane.
Il riferimento e' alle fattispecie previste rispettivamente dall'articolo 8, comma 9 della legge n.407/1990 e dai commi 2 e 4 dell'articolo 8, nonché dal comma 9 dell'articolo 25, della legge n.223/1991.
Si tratta di particolari riduzioni contributive concesse alle aziende per le assunzioni di disoccupati di lungo periodo, di lavoratori in mobilità o di soggetti che usufruiscono del trattamento speciale di integrazione salariale.

Normativa di riferimento

Legge 407/1990
- art.8, comma 9: “(...)In caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi. (.....) Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi”.

Legge n.223/1991
- articolo 8, comma 2: “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”.
- articolo 8, comma 4: “ Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti”.
- articolo 25, comma 9: “Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti”.

Le novità della riforma
La legge n.92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro ha introdotto alcune modifiche ai criteri di accesso agli incentivi, previsti dal sopra elencato quadro normativo, finalizzati all'assunzione di disoccupati da lungo periodo, di coloro che beneficino del trattamento straordinario di integrazione salariale e dei lavoratori in mobilità.
Tali novità sono comprese nei commi dal 12 al 15 dell'articolo 4 e riguardano i contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma.

Ipotesi di esclusione dal beneficio contributivo
Nel comma 12 sono riepilogate le ipotesi in cui le riduzioni contributive vengono negate, nonostante la sussistenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori richiesti dalla normativa di riferimento.

Gli sgravi sono espressamente esclusi per le assunzioni effettuate in seguito ad un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Le assunzioni agevolate non devono violare l'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione previsto per un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza di cui sopra.

Il datore di lavoro, al momento dell'assunzione agevolata, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia rivolta all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuate presso una diversa unità produttiva.

I contratti agevolati non devono riguardare lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Nuovi limiti alla durata degli incentivi
La durata della riduzione contributiva deve essere ridotta in misura equivalente all'eventuale periodo precedente in cui il lavoratore avesse prestato la propria attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
Non si avra alcuna diminutio per le prestazioni in somministrazione che lo stesso lavoratore avesse effettuato nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, a condizione che tra i vari utilizzatori non ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero non intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Modifica dell'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990
Il comma 14 dell'articolo 4 della riforma ha modificato il testo della disposizione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990. Le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».
Il nuovo dettato normativo consente alle aziende di usufruire delle specifiche riduzioni contributive nel caso il cui l'assunzione agevolata sia stata effettuata per sostituire un lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

Conseguenze in caso di violazioni formali
Nel caso in cui le comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione ed alla modifica di un rapporto di lavoro, venissero effettuate tardivamente, al datore di lavoro verra' preclusa la possibilita' di usufruire delle riduzioni contributive per tutto il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Valerio Pollastrini

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