La Riforma introduce alcune modifiche alle procedure previste in caso di dimissioni.
Il testo di legge conferma l'obbligo di convalida, presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, delle dimissioni effettuate dalle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e dai genitori lavoratori, nei primi tre anni di vita del bambino. La novità, in questo caso riguarda l'elevazione da 1 a 3 anni del periodo di tutela.
Quella che invece costituisce una vera rivoluzione è la richiesta di convalida delle dimissioni alla generalità dei lavoratori subordinati. Finalità della nuova disciplina è quella di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.
Dimissioni nel periodo di gravidanza e nei primi tre anni del figlio
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino dovranno essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. L'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro sarà pertanto condizionata all'effettuazione della convalida. Il presente obbligo e' stato esteso anche alle risoluzioni consensuali.
Procedura di convalida per la generalità dei lavoratori
A seguito della Riforma, dal 18 luglio 2012 l’efficacia delle dimissioni per la generalità dei lavoratori subordinati e'condizionata alla successiva convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competente.
I lavoratori potranno, in alternativa, sottoscrivere un'apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al collocamento.
Mancata conferma delle dimissioni
Nel caso in cui, nei giorni successivi alle dimissioni, i lavoratori non provvedessero ad effettuarne la conferma, i datori di lavoro si vedranno costretti ad inoltrare loro una comunicazione contenente l'invito ad adempiere. Tale comunicazione, alla quale dovrà essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto al collocamento, si considera validamente effettuata se recapitata al domicilio indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore, ovvero, se consegnata brevi manu, con relativa sottoscrizione di presa visione da parte del dipendente.
In questo caso la tempistica e' molto importante dal momento che, qualora il datore di lavoro non provvedesse, entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni, a trasmettere al lavoratore la comunicazione contenente l'invito ad adempiere, le dimissioni dovranno essere considerate definitivamente prive di effetto.
Nel caso in cui fosse, invece, il lavoratore a non adempiere entro sette giorni dalla ricezione dell'invito del datore di lavoro a presentarsi presso la Dtl o il Centro per l'impiego ovvero, entro sette giorni dall'invito ad apporre la predetta sottoscrizione in calce alla comunicazione delle dimissioni, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a causa del verificarsi della condizione sospensiva.
Il legislatore specifica che il termine di sette giorni potrà sovrapporsi con il periodo di preavviso.
L'intera procedura in commento, ad avviso di chi scrive, risulta viziata da una lacuna che pone le aziende nella totale incertezza. Il legislatore, infatti, non ha considerato le modalità con le quali i datori di lavoro potranno essere messi a conoscenza dell'eventuale avvenuta convalida.
Sarebbe ipotizzabile, nonché auspicabile, un intervento ministeriale finalizzato ad introdurre per le Dtr e i Centri per l'impiego l'obbligo di comunicare al datore di lavoro se la convalida delle dimissioni sia stata adempiuta dai lavoratori.
Come nel caso delle dimissioni delle donne in stato di gravidanza e quelle dei i neo-genitori, la procedura di convalida precedentemente indicata deve ritenersi applicabile anche alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Revoca
I lavoratori hanno facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni ad esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito a titolo di competenze di fine rapporto.
Sanzioni economiche
La Riforma si e' preoccupata inoltre di contrastare gli abusi da parte dei datori di lavoro del foglio firmato in bianco attraverso la predisposizione di una sanzione economica.
Tale condotta, salvo che il fatto costituisca reato, verrà punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
Valerio Pollastrini
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