La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha introdotto alcune modifiche all'istituto del licenziamento. Tra esse, le più eclatanti risultano senza dubbio quelle apportate all'articolo 18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
La norma risulta totalmente stravolta rispetto al passato, al punto che, per quanto riguarda le tutele dei lavoratori in caso di illegittimita` del recesso, il risarcimento del danno risulta ora la regola di base, mentre la reintegrazione nel posto di lavoro ne costituisce l'eccezione.
Tra le varie fattispecie di licenziamento, l'unica a non aver subito sostanziali modifiche rispetto al passato e` quella del licenziamento nullo, per il quale l'unica sanzione rimane quella della reintegra.
Si tratta delle seguenti tipologie di recesso:
1) Licenziamento discriminatorio. Fondato da motivazioni legate a credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale, razza, lingua, sesso, handicap, eta`, orientamento sessuale, convinzioni personali;
2) Licenziamento in concomitanza con il matrimonio;
3) Licenziamento in violazione delle tutele previste per il sostegno della maternita` e paternita`;
4) Licenziamento riconducibile ad altri casi di nullita` previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante, come ad esempio il licenziamento per ritorsione;
5) Licenziamento orale.
La tutela contro queste particolari fattispecie di licenziamento e` rivolta a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero di lavoratori occupati in azienda.
Essa inoltre risulta applicabile anche ai dirigenti.
Al verificarsi di una delle ipotesi poc'anzi elencate, la reintegrazione comportera` per il datore di lavoro l'ulteriore obbligo di versare al lavoratore tutte le retribuzioni maturate tra il recesso e la reintegra. Da esse dovranno essere detratti gli emolumenti percepiti per altra attivita` in attesa della reintegrazione, nonche' quanto, nello stesso periodo, il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
Ovviamente sulle retribuzioni "restituite" al lavoratore riammesso in azienda, graveranno le ordinarie obbligazioni di carattere contributivo, assistenziale e fiscale. Il legislatore della riforma ha pero` specificato che tali importi non dovranno essere maggiorati delle sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Per cio` che riguarda in particolare la fattispecie del licenziamento verbale, risulta accentuato, rispetto alla precedente normativa, il livello di protezione dei lavoratori occupati presso i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta delle aziende con meno di 16 dipendenti in un singolo Comune, meno di 61 in tutto il territorio nazionale e meno di 6 nel settore agricolo.
I suddetti datori di lavoro potevano contare su un meccanismo di favore che, in caso di licenziamento orale, li obbligava a corrispondere al lavoratore solamente le retribuzioni maturate successivamente alla formale messa a disposizione da parte di quest'ultimo delle proprie energie lavorative.
Ora, anche in tale orbita dimensionale, la restituzione delle retribuzioni perdute a causa del recesso non sara` più condizionata ad alcun obbligo di "messa in mora" a carico del lavoratore.
Valerio Pollastrini
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