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sabato 18 agosto 2012

Schema riepilogativo delle tutele contro i licenziamenti

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LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

Campo di applicazione
La tutela si applica a tutti i datori di lavoro, a prescindere da qualunque limite dimensionale;

Ipotesi contrastate
A) Licenziamento per motivi di credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale, razza, lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale, convinzioni personali;
B) Licenziamento in concomitanza con il matrimonio;
C) Licenziamento in violazione delle tutele previste per il sostegno della maternità e paternità;
D) Licenziamento riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante, come ad esempio il licenziamento per ritorsione;
E) Licenziamento orale;
Sanzione - reintegrazione nel posto di lavoro e restituzione di tutte le retribuzioni maturate tra il recesso e la reintegra. Da esse dovranno essere detratti gli emolumenti percepiti per altra attività in attesa della reintegrazione, nonché quanto, nello stesso periodo, il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;

N.B. al lavoratore non e' più' richiesta la messa a disposizione delle energie lavorative.
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LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI

Campo di applicazione - I
Aziende rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 della legge n.300/1970 (datori di lavoro con più' di 15 dipendenti in un Comune, più' di 60 in tutto il territorio nazionale, più' di 5 nel settore agricolo);

Ipotesi contrastate
A) licenziamento privo degli estremi del giustificato motivo oggettivo;
Sanzione - indennità risarcitoria determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;

B) mancata indicazione dei motivi nella lettera di recesso o violazione della procedura di conciliazione preventiva;
Sanzione - indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità;

C) manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
Sanzione - reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dal lavoratore in altra attività lavorativa svolta tra il licenziamento e la reintegra ovvero quanto lo stesso avrebbe potuto percepire se si fosse impegnato diligentemente nella ricerca di un altro lavoro;

Campo di applicazione II
Aziende escluse dal campo di applicazione dell'articolo 18 della legge n.300/1970 (datori di lavoro con meno di 16 dipendenti in un Comune, meno di 61 in tutto il territorio nazionale, meno di 6 nel settore agricolo);

Ipotesi contrastate
A) ogni caso di licenziamento economico illegittimo;
Sanzione - il datore di lavoro può scegliere tra reintegrazione e risarcimento del danno valutato dal giudice tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione globale di fatto.
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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Campo di applicazione - I
Aziende rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 della legge n.300/1970 (datori di lavoro con più' di 15 dipendenti in un Comune, più' di 60 in tutto il territorio nazionale, più' di 5 nel settore agricolo);

Ipotesi contrastate
A) insussistenza del fatto contestato o tale fatto rientra tra le condotte punibili dai contratti collettivi o dai codici disciplinari applicabili con una sanzione più lieve del licenziamento;
Sanzione - reintegrazione nel posto del lavoro e risarcimento del danno fino a 12 mensilità. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, il dipendente può scegliere, in luogo della reintegrazione, la corresponsione di un importo pari a 15 mensilità;

B) altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo;
Sanzione - indennità compresa fra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione;

C) il licenziamento adottato in violazione delle regole procedurali (mancato rispetto dei termini e altre violazioni formali);
Sanzione - indennità variabile fra sei e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

N.B. Se oltre al vizio di forma, il licenziamento fosse privo di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento troveranno applicazione le specifiche tutele dei punti A) e B);

Campo di applicazione II
Aziende escluse dal campo di applicazione dell'articolo 18 della legge n.300/1970 (datori di lavoro con meno di 16 dipendenti in un Comune, meno di 61 in tutto il territorio nazionale, meno di 6 nel settore agricolo);

Ipotesi contrastate
A) ogni caso di licenziamento disciplinare illegittimo;
Sanzione - il datore di lavoro può scegliere tra reintegrazione e risarcimento del danno valutato dal giudice tra 2,5 e 6 mensilita' di retribuzione globale di fatto.
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