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martedì 7 agosto 2012

Lavoro accessorio: campo di applicazione e regime transitorio

La legge di riforma del mercato del lavoro n.92/2012 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge Biagi. Si tratta delle prestazioni rese da alcune tipologie di lavoratori dietro pagamento per mezzo di speciali voucher.
Le novità sono connotate da una forte semplificazione del quadro normativo e da una sostanziale limitazione al suo utilizzo.
Il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato la circolare n.18 con l'intento di chiarire le modifiche della legge.
Dalla formulazione letterale - nell'ambito della quale il legislatore evidenzia che sono da intendersi accessorie le prestazioni di lavoro "meramente occasionale" - si evince  la volontà di confermare l'originaria finalità dello strumento, quella cioè' di coprire "spazi" non coperti da altri istituti, consentendo di ricondurre nella regolarità possibili attività svolte abitualmente "in nero".
Con la riforma sono state eliminate  tutte le causali soggettive e oggettive che consentivano in passato il ricorso a questo istituto.
L'attuale normativa fissa essenzialmente dei limiti di carattere economico.
"Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività' lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo a compensi superiori a 5000 euro nel corso di un anno solare". Per espressa dizione del legislatore, tale importo dovrà essere  annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Dal 18 luglio e' dunque possibile ricorrere al lavoro accessorio sempre e comunque  nel rispetto esclusivo di un limite di carattere economico, fatte salve alcune peculiarità previste per specifici settori.
Il limite di 5000 , se da un lato semplifica il precedente quadro normativo dall'altro limita fortemente l'utilizzo dei voucher, dal momento che l'importo e' commisurato a quanto ricevuto, nel corso dell'anno solare, dalla "totalità dei committenti".
Il legislatore stabilisce che " nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2000 euro, rivalutati annualmente".

Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorrerà pertanto verificare se il committente e' "un imprenditore commerciale o professionista". In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dar luogo a compensi maggiori di 2000 di voucher. Il limite in questione necessita tuttavia di una precisazione; secondo l'interpretazione ministeriale  l'espressione "imprenditore commerciale" comprende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni.

Settore agricolo
Oltre al tetto dei 5000, il legislatore ha previsto un secondo limite oggettivo per il ricorso al lavoro accessorio riguardante esclusivamente il settore agricolo.
In questo specifico ambito l'istituto in commento si  applica:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- alle attività agricole svolte a favore  dei "produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d'affari non superiore a 7000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti". In questo caso restano però devono essere esclusi i soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In sostanza, sarà possibile utilizzare voucher sino a 5000 in agricoltura solo se l'attività e' svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi e' il lavoratore accessorio, se l'attività e' svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. E' peraltro possibile ritenere che, proprio in ragione della specialità del settore agricolo, non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.
La circolare inoltre riporta l'ultima limitazione apportata dal legislatore e destinata al settore pubblico. In tale ipotesi il legislatore prevede semplicemente che il ricorso all'istituto "e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno".

Periodo transitorio
La riforma ha previsto in materia di lavoro accessorio uno specifico periodo transitorio. La disposizione stabilisce infatti che "resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013". In sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina. Resta comunque ferma la possibilità di accedere alle consuete procedure di rimborso.

Valerio Pollastrini

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