Con la circolare n.18/2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'istituto del contratto di lavoro intermittente, modificato dalla recente Riforma del mercato del lavoro.
In particolare, le istruzioni in commento sono finalizzate ad una migliore comprensione dei destinatari della norma e delle modalità di redazione della comunicazione preventiva per l'utilizzazione dei lavoratori a chiamata.
Nuovo campo di applicazione
In seguito alla legge n.92/2012, a far data dal 18 luglio 2012 sarà in ogni caso possibile sottoscrivere un contratto di lavoro intermittente "con soggetti con più' di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età". Ai fini della stipulazione del contratto il lavoratore non deve pertanto aver compiuto 24 anni e potrà essere chiamato a rendere la propria prestazione sino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni. Un eventuale violazione determinerà la "trasformazione" del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
La riforma ha espressamente abrogato l'art.37 del D.Lgs. n.276/2003, ai sensi del quale era possibile ricorrere, sempre e comunque, al lavoro intermittente "per prestazioni da rendersi il fine settimana", nonché in "ulteriori periodi predeterminati dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più' rappresentative sul piano nazionale o territoriale".
La circolare ha elencato tutte le ipotesi nelle quali il lavoro intermittente e' oggi utilizzabile:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente "secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno". In tal caso e' dunque rimessa alla contrattazione collettiva l'individuazione sia delle "esigenze", sia di "periodi predeterminati" che giustificano il ricorso all'istituto. Le parti sociali potranno pertanto reintrodurre una disposizione del tutto analoga a quanto già previsto dall'art.37 del D.Lgs. n.276/2003 ora abrogato;
- con soggetti con più' di 55 anni di età' e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- con riferimento alle attività indicate - nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva - nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923[1];
Disciplina transitoria
In relazione alla nuova disciplina il legislatore ha poi introdotto una disciplina transitoria. In particolare, ai sensi dell'art.1, comma 21, della L. n.92/2012, i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma, che non siano compatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
In sostanza, a far data dal 18 luglio 2012 non e' anzitutto possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina; ciò vale in particolare in relazione alla possibilità di stipula del contratto con soggetti dai 24 anni e fino ai 55.
Sin da subito, non e' possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all'art.37 del D.Lgs. n.276/2003 (i c.d. periodi predeterminati), in quanto abrogato.
Inoltre trascorsi i 12 mesi de periodo transitorio, i contratti incompatibili con il nuovo campo di applicazione del lavoro intermittente cesseranno di produrre effetti. Ne consegue che il contratto stipulato con l'ultracinquantacinquenne (che comunque non abbia superato i 55 anni di età) cesserà di produrre effetti e l'eventuale prestazione resa in violazione del divieto sarà considerata in "nero".
Obblighi di comunicazione
Al fine di scongiurare possibili fenomeni distorsivi nell'utilizzo dell'istituto, il legislatore ha poi introdotto un nuovo obbligo comunicazionale connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore.
L'art.1, comma 21 lett. b), della L.92/2012 - integrando l'art.25 del D.Lgs. n.276/2003 con un comma 3 bis - ha stabilito che "prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica". Sul punto occorre pertanto evidenziare che l'adempimento in questione - riferito evidentemente anche ai rapporti instaurati prima della entrata in vigore della L. n.92/2012 - potrà essere effettuato con gli strumenti attualmente operativi (posta elettronica, anche non certificata e fax ai recapiti delle Direzioni territoriali del lavoro reperibili sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it; con specifico riferimento alla posta elettronica, si sottolinea l'esigenza di indirizzare le comunicazioni esclusivamente agli indirizzi di posta istituzionale) indicando, senza particolari formalità, i dati identificativi del lavoratore ed il giorno o i giorni - ad es. i giorni 15, 18 e 21 di agosto 2012 (per un totale, in questo caso, di 3 giorni di lavoro) oppure i giorni dal 15 al 22 agosto 2012 (per un totale, in questo caso, di 8 giorni di lavoro) - in cui lo stesso e' occupato nell'ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni della comunicazione; non e' evidentemente necessario comunicare anche l'orario in cui il lavoratore sarà occupato nell'ambito della singola giornata. Una sola comunicazione potrà inoltre indicare la chiamata anche di più' lavoratori e potrà essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedente all'effettivo impiego.
La comunicazione potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l'invio di una successiva comunicazione, da effettuarsi tuttavia sempre prima dell'inizio della prestazione di lavoro. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata e' da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva.
Va precisato inoltre che, a fronte della comunicazione di una singola prestazione o di un ciclo di prestazioni, l'eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati (anche solo per la diversa collocazione temporale degli stessi) comporterà, oltre alle conseguenze di cui sopra, la sanzione per la mancata comunicazione preventiva di cui all'art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n.276/2003 (da €400 ad €2.400).
Valerio Pollastrini
[1] Custodi;Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie; Portinai; Fattorini, uscieri e inservienti; Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi;Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti; Personale addetto alla estinzione degli incendi; Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico; Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali; Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti; Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro; Addetti ai centralini telefonici privati; Personale degli ospedali, delle case di salute e delle cliniche; Commessi di negozio; Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi; Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile; Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati; Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione; Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali; Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza; Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna; Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici); Personale addetto ai gazometri per uso privato; Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche; Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici; Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari,ceramiche e vetrerie; Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici; Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio; degli apparecchi di concentrazione a vuoto; degli apparecchi di filtrazione; degli apparecchi di distillazione; dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche; degli impianti di acido solforico e acido nitrico; degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas; Personale addetto alle gru; Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri; Personale addetto alla manutenzione stradale; Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico; Personale addetto all'industria della pesca; Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti «impiegati di bureau» come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri); Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti; Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo; Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo; Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone; Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa; Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri; Personale addetto ai corri ponti; Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici; Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore; Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto; Operai addobbatori o preparatori per cerimonie civili o religiose.
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