La riforma del lavoro ha introdotto un nuovo meccanismo volto ad asseverare la genuina volontà del lavoratore di dimettersi o di prestare il proprio consenso nell'ambito di una risoluzione consensuale del rapporto.
Tale misura e' finalizzata al contrasto di pratiche volte ad aggirare la disciplina di tutela del lavoratore attraverso il ricorso a fogli di dimissioni firmati in "bianco".
Il 18 luglio 2012, in coincidenza con l'entrata in vigore della riforma, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato un'apposita circolare per meglio chiarire, tra le altre cose, questa nuova procedura.
Al di fuori delle ipotesi concernenti particolari tutele prestate alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione della nascita o adozione del bambino, viene ora previsto che le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto siano "sospensivamente condizionate" ad una specifica convalida presso la competente Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, presso i Centri per l'impiego, presso altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva oppure attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro effettuata dal datore di lavoro al competente Centro per l'impiego.
La circolare ministeriale chiarisce che la convalida non e' richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (ad es. art.410, 411 e 420 c.p.c.). Si tratta di sedi che per la loro natura offrono le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui e' preordinata la novella normativa.
Per quanto concerne le convalide effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro la norma di legge non ha indicato alcuna particolare formalità istruttoria. I funzionari delle Dtr dovranno pertanto limitarsi a raccogliere la genuina manifestazione di volontà del lavoratore di cessare il proprio rapporto di lavoro.
La nuova procedura stabilisce altresì che nell'ipotesi in cui il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora il lavoratore non aderisca, entro 7 giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi dove effettuare la stessa convalida ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta.
Il dicastero ha chiarito che i 7 giorni suddetti devono essere intesi come "giorni di calendario".
Revoca delle dimissioni
Nelle more del periodo nel quale ne viene richiesta la convalida, i lavoratori avranno la facoltà di revocare le dimissioni.
La norma non richiede forme particolari per la revoca, lasciando intendere che la stessa possa anche essere effettuata oralmente. Il Ministero ritiene però necessaria la redazione per "iscritto" al fine di evitare dubbi sulla effettiva volontà e quindi possibili contenziosi.
Mancata richiesta di convalida
L'invito al lavoratore ad esplicitare la propria volontà di cessare il rapporto deve essere trasmesso, da parte del datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale; in caso contrario le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
Si ricorda che tale meccanismo trova applicazione in relazione alle dimissioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, vale a dire dal 18 luglio 2012.
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