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giovedì 9 agosto 2012

Differimento dei termini per il pagamento dei contributi nel mese di Agosto

A partire dall'anno in corso, i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui scadenza e' prevista nel periodo intercorrente tra il primo ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 di agosto senza alcuna maggiorazione. E' quanto chiarito dall'Inps con il  messaggio 18 luglio 2012, n.12052 relativo al differimento dei termini di versamento per la pausa estiva.
Come detto, il presente provvedimento ha un'efficacia permanente, dal momento che dispone la sua efficacia anche per gli anni a venire.
La proroga della scadenza riguarda anche gli adempimenti fiscali.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, potranno essere pagati il 20 agosto le seguenti somme  con scadenza dal 1 al 20 del mese:
- imposte sui redditi e sulle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- versamenti rateali concessi per le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps.
In pratica il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che vanno effettuati con il modello F24.

Valerio Pollastrini

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