La legge n.92/2012 di riforma del mercato del lavoro è intervenuta su diversi aspetti della disciplina del contratto a tempo determinato.
Il 18 luglio del 2012, in coincidenza con l'entrata in vigore del provvedimento di legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 18, contenente le prime istruzioni operative sulle principali novita'.
Per cio' che riguarda l'istituto del contratto a termine, la circolare ha voluto chiarire alcuni aspetti legati al c.d. causalone e al limite massimo dei 36 mesi per i casi di reiterazione di contratti a termine.
Contratto a termine <<acausale>>
Il Ministero ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti relativi alle ipotesi in cui non sussiste alcun obbligo di indicare le ragioni di carattere: "tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo" (cd. Causalone) ai fini della valida stipulazione del contratto.
Si tratta in sostanza di quello che, da molti, e' stato definito il "contratto a termine di primo ingresso", per il quale non e' richiesta alcuna giustificazione.
La circolare si e' soffermata sulla locuzione utilizzata dal legislatore "primo rapporto a tempo determinato" ed ha ritenuto che la deroga all'obbligo di una causa giustificativa per la legittima apposizione del termine possa trovare applicazione una e una solavolta. In altre parole, il causalone sarebbe quindi richiesto nel caso in cui il lavoratore venisse assunto a tempo determinato presso un datore di lavoro con il quale ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata.
L’introduzione della fattispecie del primo contratto a tempo determinato <<acausale>> è finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo; pertanto non appare coerente con la ratio normativa estendere il regime semplificato in relazione a rapporti in qualche modo già <<sperimentati>>.
Ciò a maggior ragione vale per la stipula di contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro con cui si è intrattenuto un precedente rapporto a tempo indeterminato.
Limite temporale: la circolare si e' soffermata sulla necessita' di una specifica causa giustificativa per i contratti a termine stipulati successivamente a quello di primo impiego, anche se la sommatoria dei relativi periodi contrattuali fosse inferiore a 12 mesi.
Quindi, se ad esempio il primo rapporto ha una durata di soli 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato, occorrerà indicare le ragioni che lo giustificano. In tal senso, pertanto, il periodo di 12 mesi non deve essere considerato come una <<franchigia>> - o comunque un periodo in qualche modo frazionabile – nell’ambito della quale si è sempre esonerati dalla individuazione del causalone. Peraltro si ricorda che il primo rapporto a termine <<acausale>> non è in nessun caso prorogabile, nemmeno nel caso in cui il contratto originario più' la proroga non superassero i 12 mesi..
Conseguenze in caso di superamento del limite temporale: Anche al contratto di primo impiego risulta applicabile la possibilita' di proseguire oltre la data di scadenza del contratto. Solo al superamento di ulteriori 30 o 50 giorni (a seconda se il contratta abbia avuto una durata inferiore o superiore a sei mesi) dalla scadenza, dovra' applicarsi l'automatica conversione a tempo indeterminato del contratto.
Possibile intervento della contrattazione collettiva: la Riforma stabilisce che "i contratti collettivi possano prevedere, in luogo del contratto di primo ingresso, particolari contratti a termine privi della causale, purche' nel nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva.
Il legislatore ha dunque introdotto la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di stabilire una disciplina alternativa.
In ogni caso la contrattazione collettiva potrà stabilire discipline alternative entro determinati limiti e, in particolare, potrà decidere che il contratto a tempo determinato non debba essere sorretto dal causalone nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato da:
- avvio di una nuova attività;
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
- fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
- Inoltre l’assunzione non potrà riguardare più del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva.
Periodo massimo di occupazione di 36 mesi
La circolare ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla previsione che impone un periodo massimo di occupazione a tempo determinato di 36 mesi, presso lo stesso datore di lavoro e per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
La novità della riforma sta nel computo del periodo massimo di 36 mesi. È infatti previsto che, a tal fine, "si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti in somministrazione di lavoro a tempo determinato".
La norma vuole evidentemente evitare che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, si possano aggirare i limiti all’impiego dello stesso lavoratore con mansioni equivalenti; in tal modo, pertanto, nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione – sempre con mansioni equivalenti – legati ad una somministrazione a tempo determinato.
Ne consegue pertanto che i datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini dell’indicato limite di 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio.
Si ricorda, in ogni caso, che il periodo di 36 mesi, peraltro derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.
Valerio Pollastrini
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