L'istituto dell'interpello consente a particolari soggetti connotati da un consistente livello di rappresentatività di inoltrare alla Direzione generale per l'Attività ispettiva quesiti di ordine generale inerenti alle normative di competenza del Ministero del lavoro.
Con l'interpello n.18/2012 e' stato fornito un chiarimento in merito alla specifica richiesta presentata dall'Unione Province d'Italia.
L'oggetto dell'istanza riguardava l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile per un'azienda rientrante nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici.
Si ricorda che tale Cassa rappresenta un istituto di natura contrattuale verso il quale le aziende edili sono obbligate a versare contributi a vario titolo nonché ad accantonare quote dei compensi differiti dei propri lavoratori.
Nel caso specifico il quesito era finalizzato ad accertare se un'impresa che applica per i propri dipendenti il CCNL del settore metalmeccanico, in quanto corrispondente all'attività prevalentemente esercitata, sia tenuta all'iscrizione alla Cassa edile.
Si tratta di un'azienda a cui e' stata affidata la manutenzione di edifici scolastici di competenza dell'Amministrazione provinciale. Nell'ambito di questa attivita' i lavori edili, seppur rilevanti dal punto di vista quantitativo, non sono prevalenti rispetto al complesso dei lavori, consistenti nel monitoraggio e nella verifica degli edifici e nella manutenzione degli impianti.
La Direzione generale per l'Attività ispettiva, nel dirimere la questione, ha citato l'interpello n.56/2008, nel quale e' stato chiarito che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste unicamente per "le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia, con la esclusione pertanto delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti nella' realtà di cantiere".
E' stato, inoltre rammentato che tale principio non può essere esteso alle obbligazioni di natura assicurativo, in quanto per la corretta classificazione Inail, la circostanza che la ditta svolga prevalentemente attività riferita al CCNL metalmeccanico non esonera dall'obbligo di denunciare lavorazioni edili anche qualora queste siano svolte in maniera non prevalente.
La Direzione nel confermare l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Cassa edile rimarca l'importanza del criterio della rilevanza dell'intera situazione aziendale che non consente di scindere all'interno della verifica contributiva le eventuali lavorazioni edili svolte.
Nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore, non sussistono pertanto obblighi di versamento alla Cassa edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all'attività prevalente ma che risultano meramente accessori.
Valerio Pollastrini
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