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sabato 25 agosto 2012

Riproporzionamento dei permessi previsti dalla legge 104 del 1992 per l'assistenza di familiare disabile

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 33 della legge n.104/1992, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap, nonche` colui che assiste una persona disabile, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita` non sia ricoverata a tempo pieno.
Nell'ambito del quadro normativo appena descitto, la Federambiente ha presentato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istanza di interpello relativa a due quesiti nel merito delle modalita` di fruizione del diritto dei suddetti tre giorni di permesso mensili.
Con il primo quesito, l'istante ha chiesto se sia legittimo un eventuale riproporzionamento sulla base della prestazione lavorativa effettivamente svolta. E` il caso di un dipendente che usufruisce dei permessi per assistere il familiare disabile ma che nello stesso mese abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti.
Si chiede in sostanza se in virtu` di assenze dal lavoro per permessi sindacali, maternita' facoltativa, maternita` obbligatoria, malattia o congedo straordinario invalidi, l'azienda possa ridurre il numero di permessi della legge 104/1992.
Attraverso interpello n.24/2012, il primo agosto 2012 la Direzione generale per l'attivita` ispettiva ha chiarito che nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi, quali ad esempio permesso sindacale, maternita`, malattia ecc., non e` possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n.104, in quanto trattasi comunque di assenze "giustificate", riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
Il parere ministeriale trova la sua motivazione nelle finalita` della legge in commento. L'intento di garantire alla perona con disabilita' grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione degli specifici permessi mensili da parte di colui che la assiste, non puo` subire una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri del tutto diversi.
La Direzione, nell'esporre il proprio convincimento, ricorda l'interpello n.21/2011, nel quale e` stato escluso il riprorzionamento per le giornate di ferie usufruite nel medesimo mese. Cio` proprio in virtu` della diversa ratio sottesa all'istituto delle ferie rispetto a quello dei permessi finallizzati all'assistenza di persona disabile.
Il secondo quesito della Federambiente concerne l'eventuale riproporzionamento nel caso in cui il dipendente richieda la fruizione dei permessi della 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19).
E` necessario ricordare che nel 2003, con la circolare numero 128, l'Inps ha chiarito i criteri di maturazione del periodo garantito per l'assistenza di familiare disabile. Ogni dieci giorni di assistenza continuativa, il lavoratore potra` contare su un giorno di permesso, mentre, per periodi inferiori a dieci giorni, non ne avra` alcun diritto.
Tenendo conto di quanto stabilito dall'Ente previdenziale, la Direzione ribadisce che nel caso indicato dall'istante, appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti in base ai suddetti criteri.

Valerio Pollastrini

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