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domenica 22 luglio 2012

Il nuovo contratto di associazione in partecipazione

Il codice civile definisce l'associazione in partecipazione il contratto con il quale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa in cambio di un determinato apporto di capitale, di lavoro o di altra utilita'.
La Riforma del lavoro e' intervenuta sulle associazioni in partecipazione nelle quali l'apporto dell' associato e' costituito dalla prestazione del proprio lavoro.
L'intento del legislatore e' quello di contrastare gli utilizzi fraudolenti di questa tipologia contrattuale, volti a nascondere veri e propri contratti di lavoro subordinato.

Modifiche apportate dala Riforma Fornero
La Riforma introduce alla disciplina in commento una presunzione assoluta fondata unicamente sul superamento di un determinato limite numerico. Il legislatore ha infatti disposto che "qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, con l'unica eccezione del caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
La novita' piu' importante riguarda la limitazione del numero degli associati a tre unita'. Il superamento di tale soglia comporta l`automatica trasformazione di tutti gli associati in lavoratori subordinati.
Una eccezione e' prevista unicamente nei casi in cui i contratti di associazione in partecipazione siano stipulati con: coniuge, fratello, sorella, nipote, bisnipote, suocero, genero, nuora, fratello o sorella del coniuge dell'associante.
La locuzione utilizzata nella norma: "qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro" e' finalizzata a ricondurre ai limiti numerici anche quei contratti in cui, oltre all'apporto di lavoro, l'associato si impegni ad apportare capitali, strumenti o macchinari.

Clausola di salvaguardia
Il legislatore fa salvi i contratti stipulati prima della Riforma, purche' siano stati certificati secondo la specifica normativa introdotta dalla legge Biagi. Tali contratti manterranno la loro validita' fino alla loro scadenza.

Presunzione di subordinazione
Anche i contratti di associazione in partecipazione, stipulati nel rispetto del limite quantitativo, devono essere considerati contratti di lavoro subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) quando non vi sia stata una effettiva partecipazione agli utili;
2) quando non sia stato consegnato il rendiconto.
La medesima presunzione si applica anche nei casi in cui l'apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita'.
Nella sostanza la presunzione di lavoro subordinato opera in tutti i casi nei quali l'apporto di lavoro consista in attivita' poco qualificate. In tale ultimo caso la presunzione imposta dalla Riforma non e` assoluta e, pertanto, all` associante e` lasciata la possibilita` di provare il contrario.

Valerio Pollastrini

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