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martedì 24 luglio 2012

Il lavoro autonomo dopo le modifiche della Riforma

Il lavoro autonomo dopo le modifiche della Riforma

Le modifiche introdotte dalla Riforma agli istituti dei contratti di lavoro autonomo e ai contratti c.d. di lavoro parasubordinato, sono finalizzate ad attrarre verso il lavoro subordinato tali fattispecie contrattuali.
La novita' principale, per quanto riguarda i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile, riguarda la presunzione che, al verificarsi di determinati requisiti indicati nella norma, determina la trasformazione di tali prestazioni in contratti di lavoro a progetto.
In uno dei miei articoli precedenti ho specificato, a proposito dei contratti di collaborazione, che l'assenza di un "progetto" sara' causa di automatica trasformazione in contratto di lavoro subordinato.
Associando le diverse disposizioni della Riforma ne deriva che in caso di trasformazione di un contratto d'opera in contratto di collaborazione, l'inevitabile assenza di un progetto (non redatto dalle parti che nelle loro intenzioni hanno dato luogo ad una forma contrattuale diversa) comportera' l'ulteriore trasformazione in contratto di lavoro subordinato.

Lavoro autonomo
Le prestazioni lavorative rese dai titolari di partita Iva sono considerate, salvo che ne sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare. Tale soglia e' comprensiva di tutti i compensi percepiti da committenti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Fattispecie escluse
La presunzione, volta a riqualificare i contratti d'opera in contratti di collaborazione, non comprende le prestazione lavorative espletate nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
La presunzione di subordinazione inoltre non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Quest'ultime attivita' dovranno essere individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso un apposito decreto da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma. A tal proposito si ricorda che tale provvedimento produce i suoi effetti dal 18 luglio 2012. Il decreto dovra' pertanto essere emanato entro i 3 mesi successivi.

Clausola di salvaguardia
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della Riforma, le predette disposizioni si applicheranno quando saranno decorsi dodici mesi.

Effetti della trasformazione dei contratti di lavoro autonomo
In caso di disconoscimento di un contratto d'opera e della sua conseguente trasformazione in contratto di collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, mantiene il diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Il legislatore non ha specificato le "conseguenze contributive" per i casi di doppia trasformazione e cioe' nei casi in cui il contratto d'opera, mutato in contratto di collaborazione, si trasformi in contratto di lavoro subordinato a causa dell'assenza di un progetto sui risultati da conseguire. Sembra ragionevole ritenere in proposito l'applicazione ex tunc del regime contributivo specifico del lavoro subordinato.

Valerio Pollastrini

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