La Legge di riforma del mercato del lavoro, n.92 del 28 giugno 2012, ha apportato alcune modifiche all'istituto del lavoro intermittente (c.d. Lavoro a chiamata), introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge Biagi (D.lgs. n.276/2003). La novità più' rilevante riguarda l'obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro.
Nelle pagine seguenti viene riportata la disciplina completa dell'istituto, comprensiva delle modifiche della Riforma.
Definizione e tipologie
Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in presenza di reale necessità.
Tale contratto di lavoro può essere stipulato anche a tempo determinato. In tal caso non e' necessaria alcuna necessità di carattere tecnico, organizzativa, produttiva o sostitutiva.
Casi in cui e' possibile ricorrere al lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
A causa della carenza di determinazioni contrattuali, il ministero del Lavoro ha provveduto, in via sostitutiva, ad individuare delle categorie di lavoratori che possono prestare lavoro intermittente.
Si tratta delle attività svolte da camerieri, barbieri, custodi, fattorini, benzinai, guardiani, commessi, etc[1].
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più' di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
Casi in cui e' vietato il lavoro a chiamata
Per espressa menzione del legislatore, il ricorso a tale tipologia contrattuale e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che, tra gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Forma del contratto
Per la stipulazione del contratto di lavoro intermittente la legge richiede, ai fini della prova, la forma scritta per i seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Comunicazione preventiva
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificata alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante, sms, fax o posta elettronica.
In caso di violazione dell' obbligo di comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Il legislatore ha specificato che in tal caso non si applica la procedura della diffida. Si tratta di quel particolare procedimento che consente al personale ispettivo, in caso di inottemperanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, di diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissandone il relativo termine.
In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
Come detto la riscontrata mancanza della comunicazione alla Dtr non può comportare l'applicazione di tale strumento.
La locuzione "prima dell'inizio della prestazione lavorativa" sembrerebbe far intendere che la comunicazione preventiva possa essere inviata anche pochi minuti prima. Sul punto e' però necessario ricordare che il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere al lavoratore la prestazione a chiamata con almeno un giorno lavorativo di preavviso. I due adempimenti, quello di preavviso al lavoratore e quello di comunicazione preventiva alla Dtl, possono, ad avviso di chi scrive, coesistere anche con tempistiche differenti. E' chiaro che in proposito saranno necessari appositi chiarimenti ministeriali.
Indennità di disponibilità
Nel contratto di lavoro intermittente e' possibile erogare ai lavoratori una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie. Tale indennità va corrisposta al lavoratore nei periodi nei quali lo stesso garantisca in via preventiva al datore di lavoro la disponibilità ad accettare la chiamata nel caso questa venisse richiesta. La misura di detta indennità e' stabilita dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ed aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Sulla indennità di disponibilità i contributi devono essere versati per il loro effettivo ammontare. Su tali somme non sono applicabili gli oneri previsti in materia di minimale contributivo.
L'indennità di disponibilità e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo e pertanto non si deve tener conto di essa ai fini della maturazione di compensi quali il trattamento di fine rapporto, ferie, permessi e mensilità aggiuntive.
In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disponibilità, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto individuale di lavoro.
Trattamento economico
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
Principio di non discriminazione
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Computo del lavoratore intermittente
Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione delle normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Validità dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Riforma
I contratti di lavoro intermittente sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Riforma cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Valerio Pollastrini
[1] Elenco completo delle attività consentite:Custodi;Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie; Portinai; Fattorini, uscieri e inservienti; Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi;Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti; Personale addetto alla estinzione degli incendi; Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico; Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali; Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti; Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro; Addetti ai centralini telefonici privati; Personale degli ospedali, delle case di salute e delle cliniche; Commessi di negozio; Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi; Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile; Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati; Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione; Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali; Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza; Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna; Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici); Personale addetto ai gazometri per uso privato; Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche; Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici; Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari,ceramiche e vetrerie; Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici; Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio; degli apparecchi di concentrazione a vuoto; degli apparecchi di filtrazione; degli apparecchi di distillazione; dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche; degli impianti di acido solforico e acido nitrico; degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas; Personale addetto alle gru; Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri; Personale addetto alla manutenzione stradale; Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico; Personale addetto all'industria della pesca; Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti «impiegati di bureau» come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri); Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti; Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo; Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo; Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone; Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa; Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri; Personale addetto ai corri ponti; Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici; Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore; Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto; Operai addobbatori o preparatori per cerimonie civili o religiose.
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