Chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento
dell'indennità NASpI
E' stata proposta una richiesta di chiarimenti alla
Direzione Generale Ammortizzatori
Sociali in ordine alla possibilità di
riconoscere l'indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto
legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui il lavoratore venga a
trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il
datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici
dipendenti al di fuori del tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.
La DG ASIO con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al
quesito posto, acquisito il parere
dell'Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito
a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente
meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione
di cui all'articolo 410 cpc.
Ciò in base al tenore letterale dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta
oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le
dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge n. 604/1966.
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