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martedì 23 febbraio 2016

Lotta all’evasione internazionale: pubblicato l’accordo tra Entrate e Irs sullo scambio dei dati finanziari

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 18 febbraio 2016

Lo scambio automatico d’informazioni tra Italia e Stati Uniti aggiunge un nuovo importante tassello, l’Accordo fra Autorità competenti (Competent Authority Arrangement - CAA). L’Agenzia delle Entrate e l’Internal Revenue Service (Irs), l’equivalente statunitense delle Entrate, mettono a disposizione da oggi il testo dell’accordo che definisce le procedure necessarie per rendere definitivamente operativo l’Accordo intergovernativo (IGA) firmato il 10 gennaio 2014 dai due Paesi. L’accordo tra Irs e Agenzia ha lo scopo di disciplinare le modalità tecniche dello scambio previsto dalla normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act). Nel testo, condiviso dalle Competent Authority dei due Stati, vengono disciplinate – tra le altre - specifiche misure per la gestione degli errori constatati dallo Stato ricevente e per l’invio di dati correttivi da parte degli istituti finanziari.

Cos’è il Fatca – Si tratta d’una legge ad hoc adottata dagli Stati Uniti ma che coinvolge, a livello globale, tutti gli intermediari finanziari. L’obiettivo esplicito è di contrastare l’evasione fiscale di cittadini e residenti Usa titolari di patrimoni finanziari all’estero. Per l’Italia, come per tutti i Paesi che vi hanno aderito sottoscrivendo un accordo intergovernativo ad hoc, “IGA”, l’attuazione del Fatca si traduce in uno scambio automatico annuale di informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi che interessa anche i conti correnti e assimilati detenuti in territorio statunitense da residenti italiani.

Obiettivo dell’intesa Entrate-Irs, fissare le regole del “gioco” – In concreto, con l’accordo pubblicato oggi da entrambe le autorità sono definite le modalità e le procedure da applicare per adempiere agli obblighi riguardanti lo scambio automatico d’informazioni secondo quanto stabilito nell’ambito dell’IGA. In particolare, le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione. Tra i soggetti interessati rientrano quindi banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni vita e altre entità finanziarie. A ogni istituzione finanziaria che provvede alla registrazione, viene rilasciato un numero identificativo globale, “GIIN”. L’IRS si impegna, secondo l’accordo, a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie italiane registrate (“FFI list”).

Canale diretto tra l’Irs e le Entrate, i dati viaggiano sulla piattaforma IDES – Lo scambio automatico d’informazioni tra l’Irs e le Entrate si concretizza entro 9 mesi dalla fine dell’anno al quale le informazioni si riferiscono. Per lo scambio dei dati le due amministrazioni hanno scelto di utilizzare il servizio International Data Exchange Services, “IDES”. In caso di errori nei dati o problemi di trasmissione, le due autorità competenti possono consultarsi per risolvere eventuali problematiche.

Garanzie e tutele – Entrate e Irs hanno previsto specifiche misure di protezione dei dati

e una procedura ad hoc sia nel caso siano rilevati errori amministrativi o altri errori

minori sia nel caso di gravi non conformità. In particolare, l’accordo definisce la

procedura per correggere gli errori che possono condurre alla determinazione di una

grave non conformità, in modo da evitare la rimozione del relativo istituto finanziario

dalla IRS FFI list e sottrarsi alla conseguente soggezione alla ritenuta alla fonte del 30% sui proventi finanziari di fonte americana (in quanto ritenuto soggetto “non partecipante”). Nel testo è prevista anche la correzione tempestiva degli errori minori entro 120 giorni dalla richiesta dell’Autorità competente, in modo da scongiurare l’ipotesi di grave non conformità.

Il testo dell’accordo è disponibile sul sito internet dell’Irs e su quello dell’Agenzia delle Entrate al percorso Comunicazioni operatori finanziari - Fatca - Modalità e termini della trasmissione dei dati.

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