Lo scambio automatico d’informazioni tra Italia e Stati
Uniti aggiunge un nuovo importante tassello, l’Accordo fra Autorità competenti
(Competent Authority Arrangement - CAA). L’Agenzia delle Entrate e l’Internal
Revenue Service (Irs), l’equivalente statunitense delle Entrate, mettono a
disposizione da oggi il testo dell’accordo che definisce le procedure
necessarie per rendere definitivamente operativo l’Accordo intergovernativo
(IGA) firmato il 10 gennaio 2014 dai due Paesi. L’accordo tra Irs e Agenzia ha
lo scopo di disciplinare le modalità tecniche dello scambio previsto dalla
normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act). Nel testo, condiviso
dalle Competent Authority dei due Stati, vengono disciplinate – tra le altre -
specifiche misure per la gestione degli errori constatati dallo Stato ricevente
e per l’invio di dati correttivi da parte degli istituti finanziari.
Cos’è il Fatca – Si tratta d’una legge ad hoc adottata dagli
Stati Uniti ma che coinvolge, a livello globale, tutti gli intermediari finanziari.
L’obiettivo esplicito è di contrastare l’evasione fiscale di cittadini e
residenti Usa titolari di patrimoni finanziari all’estero. Per l’Italia, come
per tutti i Paesi che vi hanno aderito sottoscrivendo un accordo
intergovernativo ad hoc, “IGA”, l’attuazione del Fatca si traduce in uno
scambio automatico annuale di informazioni tra le autorità fiscali dei due
Paesi che interessa anche i conti correnti e assimilati detenuti in territorio
statunitense da residenti italiani.
Obiettivo dell’intesa Entrate-Irs, fissare le regole del
“gioco” – In concreto, con l’accordo pubblicato oggi da entrambe le autorità
sono definite le modalità e le procedure da applicare per adempiere agli
obblighi riguardanti lo scambio automatico d’informazioni secondo quanto
stabilito nell’ambito dell’IGA. In particolare, le informazioni da scambiare
tra le due amministrazioni sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane
o statunitensi tenute alla comunicazione. Tra i soggetti interessati rientrano
quindi banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione,
assicurazioni vita e altre entità finanziarie. A ogni istituzione finanziaria
che provvede alla registrazione, viene rilasciato un numero identificativo
globale, “GIIN”. L’IRS si impegna, secondo l’accordo, a trasmettere annualmente
all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie italiane registrate (“FFI
list”).
Canale diretto tra l’Irs e le Entrate, i dati viaggiano
sulla piattaforma IDES – Lo scambio automatico d’informazioni tra l’Irs e le
Entrate si concretizza entro 9 mesi dalla fine dell’anno al quale le
informazioni si riferiscono. Per lo scambio dei dati le due amministrazioni
hanno scelto di utilizzare il servizio International Data Exchange Services,
“IDES”. In caso di errori nei dati o problemi di trasmissione, le due autorità
competenti possono consultarsi per risolvere eventuali problematiche.
Garanzie e tutele – Entrate e Irs hanno previsto specifiche
misure di protezione dei dati
e una procedura ad hoc sia nel caso siano rilevati errori
amministrativi o altri errori
minori sia nel caso di gravi non conformità. In particolare,
l’accordo definisce la
procedura per correggere gli errori che possono condurre
alla determinazione di una
grave non conformità, in modo da evitare la rimozione del
relativo istituto finanziario
dalla IRS FFI list e sottrarsi alla conseguente soggezione alla
ritenuta alla fonte del 30% sui proventi finanziari di fonte americana (in
quanto ritenuto soggetto “non partecipante”). Nel testo è prevista anche la
correzione tempestiva degli errori minori entro 120 giorni dalla richiesta
dell’Autorità competente, in modo da scongiurare l’ipotesi di grave non
conformità.
Il testo dell’accordo è disponibile sul sito internet
dell’Irs e su quello dell’Agenzia delle Entrate al percorso Comunicazioni
operatori finanziari - Fatca - Modalità e termini della trasmissione dei dati.
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