OGGETTO:
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione
dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”). Novità introdotte dal
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
385/II/2015 del 24 novembre 2015.
SOMMARIO:
Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha rettificato il
precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 ed annullato e sostituito il
Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015.
In particolare, con il Decreto n. 385/II/2015 del 24
novembre 2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus
occupazionale, adeguandone la disciplina a quanto previsto dall’articolo 32 del
Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014.
La possibilità di fruire dell’incentivo è riconosciuta oltre
i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
“de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti
un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si forniscono
precisazioni normative e indicazioni per l’applicazione di quanto previsto dal
sopra citato Decreto.
INDICE
Premessa
1. Modifiche al regime “de minimis”.
2. Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i
limiti “de minimis”.
3. Incremento occupazionale netto.
4. Moduli telematici
Allegati:
1. Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015
PREMESSA
Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre
2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet
del Ministero ed allegato alla presente circolare (allegato n. 1), il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto n.
1709 dell’8 agosto 2014, con il quale ha originariamente disciplinato
l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma
Garanzia Giovani” e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di
rettifica n. 169 del 28 maggio 2015.
La presente circolare illustra la disciplina contenuta nel
sopra richiamato decreto direttoriale n. 385.
Come previsto dall’articolo 5, comma 3, del citato decreto,
le nuove previsioni si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.
1. Modifiche al regime “de minimis”
Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015
ha confermato, come già previsto dal precedente decreto direttoriale n. 169 del
28 maggio 2015, che l’incentivo oggetto della Misura “Bonus Occupazione” può
essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407
del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in
alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane
comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo
32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Ai sensi del suddetto articolo, l’incremento occupazionale
netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello
stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti
di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di
lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va
calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
2. Regime di esenzione e fruizione
dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”.
Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale”
del Programma “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del
Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, in base
alle previsioni del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia
di età del giovane aderente al programma.
Per i giovani che, al momento della registrazione al
Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni,
gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento
occupazionale netto.
Diversamente, per i giovani che, al momento della
registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25
ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione
anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla
realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle
sotto elencate condizioni:
a) Il giovane non
deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del
D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non
hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei
mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla
quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso
da imposizione”.
b) Il giovane non
deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in
alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due
anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
c) Il giovane deve
essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in
tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori
economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di
almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua
sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere
sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
3. Incremento occupazionale netto.
Come precisato al paragrafo precedente, ai fini della
fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al Regime “de minimis”,
l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi
come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta
istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media
dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve
essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le
quali si intende godere del bonus occupazionale.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale
il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo
il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione
del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di
una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti
motivazioni:
- dimissioni
volontarie;
- invalidità`;
- pensionamento
per raggiunti limiti d’età`;
- riduzione
volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento
per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve,
invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati
nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di
lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di
personale.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1,
lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo
della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il
numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di
riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla
nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
L’incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il
primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si
chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente
realizzato.
Ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento
occupazionale netto si considera mantenuto qualora - nel periodo compreso tra
il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese - non
siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla
data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate
riconducibili ad una delle cause sopra elencate.
Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni
anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario
effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi
successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali
cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere
superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.
La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici
mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato
dell’incentivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione
dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a
tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato
mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve
essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore
sostituito.
4. Moduli telematici
I moduli telematici “GAGI” sono stati aggiornati per
recepire le innovazioni descritte nella presente circolare.
Pertanto, nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus
occupazionale oltre le soglie previste dal regime “de minimis”, per il
lavoratore assunto dovranno essere rispettate, nonché indicate nel modulo di
richiesta dell’incentivo, le ulteriori condizioni sopra illustrate.
-
Allegato N.1:
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