Una proposta di chiarimenti è stata richiesta alla Direzione
Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere
l'indennità mensile di disoccupazione NASpI (di cui al d.lgs n.22 del 4 marzo
2015), nel caso in ciui il lavoratore venga a trovarsi in stato di
disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per le aziende dimensionate al
di sotto dei 15 dipendenti al di fuori dal tentativo obbligato di conciliazione
(di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall'articolo 1,
comma 40, della legge n. 92/2012).
Con comunicato stampa del 15 febbraio 2016, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che la NASpI non spetta nel
caso di specie, in quanto l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che
la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai
lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966.
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