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mercoledì 17 febbraio 2016

Cdl - NASpI e risoluzione consensuale del lavoro

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 16 Febbraio 2016

Una proposta di chiarimenti è stata richiesta alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l'indennità mensile di disoccupazione NASpI (di cui al d.lgs n.22 del 4 marzo 2015), nel caso in ciui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per le aziende dimensionate al di sotto dei 15 dipendenti al di fuori dal tentativo obbligato di conciliazione (di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012).

Con comunicato stampa del 15 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che la NASpI non spetta nel caso di specie, in quanto l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966.

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