Con messaggio hermes n. 494 si precisa che le indennità di
disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente
cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di
tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile
rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro
per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla
compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la
prestazione di disoccupazione.
Di conseguenza il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto
a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività
di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione
della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
La suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso
determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante
da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la
decadenza dalla indennità NASpI.
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