D.Lgs. n. 81/2015 - "disciplina organica dei contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183'' - artt. 2 e 54
- collaborazioni coordinate e continuative - indicazioni operative per il
personale ispettivo
Dal 25 giugno U.S. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 81/2015.
recante il c.d. codice dei contratti che, in attuazione della delega contenuta
nell'art. 1, comma 7, della L. n. 183/2014, riunisce in un testo organico la
disciplina delle diverse tipologie contrattuali.
Fra i contenuti del Decreto assumono particolare rilievo gli
artt. 2 e 54, entrati in vigore il 1° gennaio u.s., che disciplinano
rispettivamente le "Collaborazioni organizzate dal committente" e la
procedura di Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche
a progetto e dì persone titolari di partita IVA".
Su tali disposizioni si forniscono i primi chiarimenti
interpretativi atteso peraltro che questa Direzione, al fine di contrastare
possibili comportamenti elusivi e fermo restando quanto verrà stabilito in sede
di Commissione centrale di coordinamento della vigilanza, intende avviare
specifiche campagne ispettive nel corso del 2016, in particolare nel settore
dei call-center.
Superamento del
contratto di lavoro a progetto
Va premesso che, con l’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015, il
Legislatore del 2015 ha disposto "il superamento del contratto di lavoro a
progetto" e delle "altre prestazioni lavorative rese in regime di
lavoro autonomo" disciplinati dagli artt. 61-69 bis del D.Lgs. n.
276/2003, facendo tuttavia salvo l’art. 409 c.p.c. e pertanto i "rapporti
di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale".
I citati articoli del D.Lgs. n. 276/2003, per espressa
previsione di legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente per la
regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali
potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro scadenza.
Applicazione della
disciplina del rapporto di lavoro subordinato
A decorrere dal 1° gennaio 2016 a tali collaborazioni, così
come alle collaborazioni stipulate dopo il 25 giugno 2015, si applica quanto
previsto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
La disposizione richiede l’applicazione della
"disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell’ipotesi di
rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di
lavoro" (c.d. etero-organizzazione).
Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di
una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare
determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso
luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate
le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino
continuative ed esclusivamente personali.
In ordine alle citate condizioni, che devono ricorrere
congiuntamente, si precisa che per "prestazioni di lavoro esclusivamente
personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare
del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere
inoltre "continuative", ossia ripetersi in un determinato arco
temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate
dal committente quantomeno con riferimento "ai tempi e al luogo di
lavoro".
Conseguenze legate
alla applicazione dell’art. 2, comma 1
A far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la
contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà
applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato".
La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé
generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o
contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento
previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente
applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
In altri termini il Legislatore, rispetto alle fattispecie
indicate dall’art. 2, comma 1, in esame, ha inteso far derivare le medesime
conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto
l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad
accertare la sussistenza di una etero-organizzazione.
Pertanto, l’applicazione della disposizione comporterà
altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni
di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto,
attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Fattispecie che
esulano dalla applicazione dell’art. 2, comma 1
La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, non trova
applicazione nelle ipotesi elencate dal successivo comma 2 ossia con
riferimento a:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti
il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi
professionali;
c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione
dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.C.N.L come individuati e disciplinati
dall'art. 90 della L. n. 289/2002.
E’ opportuno evidenziare che anche rispetto a tali collaborazioni
rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di
subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una
etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi
dell’art. 2094 c.c. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla
giurisprudenza in ordine alla "indisponibilità della tipologia
contrattuale" (v. ad es. Corte Cost. sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) e in
ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all'applicazione
del solo regime di cui al comma 1 dell’art. 2.
In relazione alle ipotesi elencate dal comma 2 della
disposizione in esame, si rinvia peraltro ai chiarimenti già fomiti con le
recenti risposte ad interpello n. 27/2015, n. 5 e n. 6/2016.
Stabilizzazione delle
collaborazioni
L'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto, sempre a
partire dal 1° gennaio 2016, una
procedura finalizzata a "promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro
autonomo".
In particolare si prevede che i datori di lavoro privati che
procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui
abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti
concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali
connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a
rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento
a "soggetti già parti"), prevede due condizioni:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano,
con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione dei
pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni
di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di
lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero
per giustificato motivo soggettivo.
Come anticipato, l’adesione alla procedura "comporta
l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi
all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti
accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla
assunzione". In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione
venga avviata successivamente all'accesso ispettivo e quindi all’inizio del
l’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che
verranno eventualmente accertati all'esito dell’ispezione.
L’estinzione degli illeciti è inoltre preclusa con
riferimento a quei rapporti di collaborazione "trasformati" in
rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei dodici mesi per
volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero
giustificato motivo soggettivo.
Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a
procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza
di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall’assunzione
dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54
del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti
accertati all'esito dell’ispezione.
Ferma restando l’opportunità di svolgere accertamenti nei
confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della
stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate
eventuale violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale
evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi
estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate
le condizioni indicate dal citato art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare,
il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo previsto dalla
disposizione.
Va infine chiarito che tale procedura non inficia la
possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di
Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario,
sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento
richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
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