L'Inps con messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, ha fatto
alcune precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro
accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpI. A tal proposito, l'Istituto
di previdenza ha spiegato che sono cumulabili le indennità di disoccupazione
NASpI e le prestazioni integrative del salario con i compensi derivanti dallo
svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivi di euro 3.000 per anno
civile. Eventualmente rivalutabili di anno in anno sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per i compensi che superano, invece,
il limite di 3.000 euro per anno civile, va applicata la disciplina ordinaria
sulla compatibilità ed eventualmente cumulabilità parziale della retribuzione
con la prestazione di disoccupazione.
Ne consegue che nel caso
di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro
annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps
in via preventiva il compenso derivante dall'attività svolta. Viceversa, la
comunicazione dovrà essere effettuata prima che il compenso determini il
superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di
lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla
indennità NASpI.
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