L’automaticità delle prestazioni per la gestione separata
Inps sussiste solo se il committente ha pagato il compenso al lavoratore.
Il Dlgs n. 80/15 (Jobs Act), ha apportato modifiche al T.U.
maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/01) con riferimento, tra
l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti
alla Gestione separata. In particolare, l’art. 13 ha introdotto nel T.U. gli
artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di
“automaticità” delle prestazioni.
Con la circolare n.42/16 l’Inps fornisce istruzioni
amministrative ed esempi (anche per il periodo a cavallo tra le due norme – 25
giugno 2015) in materia:
-
di indennità di maternità/paternità, in favore
delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori
adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi e
-
di diritto all’indennità di congedo di
maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori
“parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il
committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento
dei contributi dovuti.
Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità
“Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici
iscritti alla gestione separata di cui
all'art. 2, c.26, della legge n.335/95, non
iscritti ad altre
forme obbligatorie, hanno
diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento
alla gestione dei relativi
contributi previdenziali da
parte del committente”.
La norma trova applicazione anche per il riconoscimento
dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui
all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati.
Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto
all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a
condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi
nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi
antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
Fermo restando il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12
mesi antecedenti all’inizio del periodo di congedo di maternità/paternità, la
disciplina introdotta dall’art. 64 ter del T.U. consente l’erogazione delle
prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del
committente/associante. Si precisa che la contribuzione “dovuta” sussiste solo
se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al
lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa
contribuzione.
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