Un nuovo adempimento graverà sul lavoratore che vuole
dimettersi. Dopo l’introduzione dell’obbligo delle dimissioni on line stabilito
dal Jobs act,è stato pubblicato in GU il decreto che ne definisce le modalità.
Il decreto entrerà in vigore il 12 marzo 2016 e da quella data i lavoratori che
intendono dimettersi dovranno (a pena di inefficacia della lettera ordinaria e
il diritto alla prosecuzione del rapporto) comunicare la loro intenzione
tramite l’apposito modulo on line.
Stessa procedura vale anche per la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro.
La nuova procedura per le dimissioni online, nata per il
contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco, costituisce un provvedimento
che va nella direzione contraria alla semplificazione normativa e che comporta
maggiori oneri burocratici e costi per le imprese. Questo, in sintesi, il
parere di Rosario De Luca, Presidente di Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro, che in un'intervista alla web tv di categoriasottolinea come l'invio
della richiesta di dimissioni online, sebbene interessi una piccolissima parte
dei rapporti di lavoro del settore privato, comporti adempimenti per il
lavoratore e un clima di malessere in azienda.
La richiesta dei Consulenti del lavoro (già formalizzata al
Ministero del lavoro) è quella dell’abrogazione integrale della norma, poiché a
fronte di una sostanziale incertezza della numerosità dei casi oggetto di
tutela, s’introducono alla generalità dei lavoratori una serie di obblighi
molto articolati.
Infatti, ogni anno in Italia si registrano oltre 1,5 milioni
di dimissioni che rischiano di generare un rilevante contenzioso se esse
fossero interessate da procedure complesse per il perfezionamento.
Alcune delle criticità evidenziate dai Consulenti del lavoro
sono le seguenti:
1. qualora il lavoratore volesse attivare la procedura
direttamente, va fatto presente che il rilascio del PIN dispositivo via posta
avviene dopo diverse settimane e questi tempi spesso sono incompatibili con le
esigenze dei lavoratori;
2. qualora il lavoratore volesse avvalersi degli
intermediari (patronati, enti bilaterali, organizzazioni sindacali etc) non è
escluso che sia richiesto un onere economico per il servizio reso;
3. il modulo sembra essere l’unica modalità di comunicazione
al datore di lavoro del recesso dal rapporto anche se esso è privo di
informazioni necessarie come ad esempio, i giorni di preavviso previsti dal
CCNL applicato in azienda;
4. l’introduzione della compilazione del modulo per le
dimissioni introduce adempimenti che vanno in un senso contrario al processo di
semplificazione in corso, poiché si realizzano adempimenti duplicati in quanto
il datore di lavoro è costretto ad effettuare una ulteriore comunicazione C.O.,
nonostante quella già predisposta dal lavoratore e che tra l’altro è già
destinata alla direzione territoriale del Lavoro competente.
5. per come è stato costruito l’impianto normativo rimangono
incerte le risoluzioni del rapporto di lavoro soprattutto nei casi in cui il
lavoratore abbandona il posto di lavoro per far ritorno al suo paese di origine
e senza compilare alcun modulo previsto dalla legge. In queste circostanze, al
solo fine di rendere certa la cessazione del rapporto di lavoro, si costringe
il datore di lavoro ad effettuare un licenziamento per giusta causa con il
conseguente aggravio di oneri contributivi a suo carico atteso il pagamento del
cd. “Ticket licenziamento”.
Nessun commento:
Posta un commento