Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 del
1° febbraio 2016, con le indicazioni operative sulle nuove collaborazioni
coordinate e continuative disciplinate dal Dlgs n. 81/2015, in particolare su
collaborazioni organizzate dal committente e sulla procedura di stabilizzazione
dei co.co.co. anche a progetto e di titolari di partita IVA.
Il Ministero, così
come anticipato dai Consulenti del lavoro, afferma anche che la procedura di
stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero
contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016 (nel rispetto delle
condizioni richieste dalla norma), attesa l’assenza di esplicite previsioni in
senso contrario.
Il Ministero spiega che:
-
prestazioni di lavoro esclusivamente personali: si
intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza
l’ausilio di altri soggetti;
-
continuative: si intende il ripetersi in un
determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di
etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto
di lavoro subordinato“.
La procedura di stabilizzazione, che può essere attivata
anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due
condizioni:
-
i lavoratori interessati alle assunzioni
sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una
delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti
alle Commissioni di certificazione;
-
nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori
di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa
ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata
successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento,
non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno
eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Viceversa, qualora l’accesso
ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia
stata già presentata istanza di conciliazione, o non siano ancora trascorsi 12
mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni
di cui all’art. 54 del Dlgs. n. 81/15 potrà determinare l’estinzione degli
eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.
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