Ma davvero, da oggi, i lavoratori europei potranno essere
spiati dai loro datori di lavoro? La sentenza del 12 dicembre della Corte
europea dei diritti umani sancisce la fine della privacy in ambito lavorativo?
È bene chiarirlo: assolutamente no.
La sentenza di ieri decide il ricorso di un ingegnere romeno
licenziato per inadempimento contrattuale, provato anche dall'utilizzo per fini
personali, in orario di lavoro, della mail aziendale. Con la pronuncia, la
Corte si è limitata a ritenere non irragionevole il bilanciamento tra privacy
dei dipendenti ed esigenze datoriali, affermato dalla giurisdizione romena. E
questo perché: a) l'azienda aveva informato i dipendenti delle condizioni d'uso
della mail aziendale, che non ne consentivano l'utilizzo per fini personali.
Ragione, questa, che avrebbe quindi ridotto l'aspettativa di riservatezza
riposta dai lavoratori rispetto alle loro comunicazioni via e-mail; b) il
monitoraggio delle mail è stato limitato nel tempo e nell'oggetto, nonché strettamente
proporzionato allo scopo di provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore
(desunto da altri elementi), la cui scarsa produttività aveva determinato e
legittimato il licenziamento; c) l'accesso alle e-mail del lavoratore da parte
datoriale è stato legittimo proprio perché fondato sul presupposto della natura
professionale del contenuto delle comunicazioni (come da contratto avrebbe
dovuto essere); d) l'identità degli interlocutori del lavoratore non è stata
rivelata in sede giurisdizionale; e) l'azienda non ha avuto accesso ad altri
documenti archiviati sul computer del lavoratore; il contenuto delle
comunicazioni non è stato oggetto di sindacato da parte datoriale nel giudizio,
ma soltanto il carattere personale delle mail inviate nell'orario di lavoro,
con conseguente riduzione della produttività del dipendente; f) il dipendente
non ha motivato la ragione dell'utilizzo della mail aziendale per fini
personali.
La Corte ha dunque riaffermato, nel caso concreto, che i
controlli datoriali sull'attività lavorativa sono ammissibili soltanto nella
misura in cui siano strettamente proporzionati e non eccedenti lo scopo di
verifica dell'adempimento contrattuale. Essi devono essere inoltre limitati nel
tempo e nell'oggetto; mirati (dunque non massivi) e fondati su presupposti
(quali in particolare l'inefficienza dell'attività lavorativa del dipendente)
tali da legittimarne l'esecuzione. Infine, devono essere già previsti dalla
policy aziendale, di cui il dipendente deve essere adeguatamente edotto.
Questa valutazione è in linea con la Raccomandazione sulla
protezione dei dati in ambito lavorativo, approvata il 1° aprile scorso dallo
stesso Consiglio d'Europa, che in particolare auspica la minimizzazione dei
controlli difensivi o comunque rivolti agli strumenti elettronici; l'assoluta
residualità dei monitoraggi, con appositi sistemi informativi, sull'attività e
il comportamento dei lavoratori in quanto tale. Ed è in linea con la
giurisprudenza italiana e con gli stessi principi affermati dal Garante, in particolare
con le Linee guida del 2007. Con questo provvedimento si è prescritto al datore
di lavoro di informare i lavoratori delle condizioni di utilizzo della mail
aziendale (e anche della stessa rete, in orario di lavoro o comunque con gli
strumenti messi a disposizione dal datore), dei controlli che il datore di
lavoro si riserva di effettuare per fini legittimi, nonché delle eventuali
conseguenze disciplinari suscettibili di derivare dalla violazione di tali
regole.
Principi che restano validi anche dopo la riforma dei
controlli datoriali operata dal Jobs Act e anche rispetto agli strumenti di
lavoro che, pur sottratti alla procedura concertativa, restano comunque
soggetti alla disciplina del Codice privacy. E, in particolare, ai principi di
necessità, finalità, legittimità e correttezza, proporzionalità e non eccedenza
del trattamento, nonché all'obbligo di previa informativa del lavoratore e al
divieto di profilazione, ribaditi proprio dalla Corte europea dei diritti
umani, con la sentenza di ieri.
Come abbiamo avuto modo di affermare in sede di audizione,
dinanzi alle Commissioni parlamentari, sullo schema di decreto legislativo
attuativo del Jobs Act in questa materia, sarà proprio il rispetto dei principi
del Codice privacy il principale argine a un utilizzo pervasivo dei controlli
sul lavoro. E questo, anche in assenza delle modifiche che le Commissioni
parlamentari, in conformità alle indicazioni da noi rese in audizione, avevano
suggerito al Governo di apportare al testo del decreto per rafforzare le
garanzie dei lavoratori, pur nel rispetto delle legittime esigenze datoriali.
Dunque, anche dopo il Jobs Act, i controlli datoriali devono
comunque essere improntati a gradualità nell'ampiezza e nella tipologia con
assoluta residualità dei controlli più invasivi, legittimati solo a fronte
della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento
di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori. E così, ad
esempio, ove il datore di lavoro riscontrasse la presenza di virus sui pc
aziendali, dovrebbe dotarli di sistemi di filtraggio/blocco dei siti a rischio
e non procedere al monitoraggio dei siti visitati. Del resto, come il Garante
ha affermato in più occasioni, il datore di lavoro è tenuto all'individuazione
preventiva della lista dei siti considerati correlati alla prestazione
lavorativa, nonché dell'adozione di filtri per il blocco dell'accesso a
determinati siti o del download di alcuni file. E non sono comunque consentite
al datore di lavoro la lettura e registrazione sistematica delle e-mail e delle
pagine web visualizzate dal lavoratore, la lettura e registrazione dei caratteri
inseriti tramite tastiere e dispositivi analoghi, nonché l'analisi occulta di
computer portatili affidati in uso.
In questa prospettiva, assai utile può essere l'adozione di
una soluzione di privacy-by-design, ovvero la progettazione degli stessi strumenti
mediante i quali effettuare i controlli in modo da minimizzare, fino ad
escludere, il rischio di controlli invasivi o comunque di incisive limitazioni
della riservatezza di chi a quei controlli possa essere sottoposto. Ed è
significativo che tali soluzioni siano valorizzate dal nuovo Regolamento Ue
sulla protezione dati, che delinea il nuovo quadro giuridico europeo in una
materia, come questa, su cui si giocano le sfide più importanti per le nostre
democrazie.

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