SOMMARIO:
Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di
conguaglio previdenziale 2015 per i datori di lavoro iscritti alla gestione
dipendenti pubblici
1. Premessa
A decorrere dal 1° novembre 2012, con riferimento alle
retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, le denunce individuate come
ListaPosPA nell’ambito del flusso
Uniemens rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la
valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto
contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di
previdenza complementare per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende, il cui
personale sia iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Al riguardo, si rappresenta che l’Istituto con circolari
n.105 del 7 agosto 2012 e n.6 del 16 gennaio 2015 e n.81 del 22 aprile 2015 ha
fornito ai sostituti di imposta le istruzioni per la compilazione delle denunce
mensili analitiche.
Con la presente circolare vengono riepilogate le indicazioni
per le operazioni di conguaglio 2015.
2. Conguaglio
previdenziale annuo
I sostituti di imposta, datori di lavoro, sono chiamati ad effettuate
le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.
Per quel che concerne l’aspetto contributivo, le operazioni
di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e
delle aliquote correlate all'imponibile.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è
tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto di
tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei
diversi rapporti di lavoro subordinato avuti dal dipendente nel corso
dell’anno.
Le operazioni di conguaglio costituiscono un adempimento a
carico dei sostituti di imposta principali e, in ogni caso, non sollevano i
sostituti di imposta dall’obbligo di trasmettere mensilmente, in via
telematica, le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione
delle prestazioni (art.44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le
operazioni di conguaglio annuale 2015 per i redditi imponibili ai fini
pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate, nel
periodo di riferimento, al lavoratore subordinato.
Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2015 per la
Gestione Dipendenti Pubblici occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti
ai periodi compresi tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015.
Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri
E0, riferiti al 2015 nonché i redditi 2015 denunciati nei quadri V1, causale 1,
causale 2, causale 5, e causale 7.
Si evidenzia che i quadri V1, (causale 1, 2, 5 e 7) da
considerare ai fini delle operazioni di conguaglio sono esclusivamente quelli
che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine del V1) compreso
nell’anno 2015 relativi a somme erogate nel 2015.
Nel caso in cui i quadri V1, causale 5, abbiano annullato
quadri E0 e V1 riferiti al 2015, i quadri annullati non devono essere
considerati ai fini delle operazioni di conguaglio. Non devono essere, altresì,
considerati ai fini delle operazioni di conguaglio i quadri riferiti al 2015,
annullati da V1, causale 6.
2.1 Tetti retributivi
ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1%
Ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 1, della legge n. 438
del 14 novembre 1992 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n.384
e dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per i
dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio
1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto, nel caso in cui
l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%.
L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno,
i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono
aggiornati in base all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
Si rammenta che per l’anno 2015 la fascia retributiva annua
oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari ad €
46.123,00, corrispondente ad € 3.844,00 mensili.
Per quanto attiene le concrete modalità di applicazione e
versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo
conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione
delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto
anche dei redditi da lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da
altri soggetti.
Le operazioni di conguaglio previdenziale si rendono,
altresì, necessarie sia nell’ipotesi di più rapporti di lavoro nel corso
dell’anno, sia nell’ipotesi di emolumenti erogati da diversi datori di lavoro,
configurabili quali redditi di lavoro dipendente, e riconducibili al rapporto
di lavoro del datore di lavoro, sostituto di imposta principale. Si
rappresenta, in entrambi i casi, l’obbligo di comunicazione ai fini del
superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
2.2 Massimale art. 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Come noto, l'art. 2, comma 18 della legge n.335/1995 ha
stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli
iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie,
privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo
della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23
della legge n. 335/95, così come interpretato dall’art.2 del decreto legge 28
settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.
Tale massimale – pari a € 100.324,00 per l'anno 2015 - deve
essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato
dall’ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la contribuzione ai fini
pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter
della legge n.438/1992 nonché, per la contribuzione relativa alla gestione per
le prestazioni creditizie e sociali.
Si rammenta che il massimale non è frazionabile a mese e ad
esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in
parte. Nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi o contemporanei, le
retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti, si cumulano ai fini
dell’applicazione del massimale.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di
lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente
datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva.
Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il
lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione
corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del
mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione
imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata, ove coesistano nel mese
rapporti di lavoro subordinato, in modo proporzionale.
Si evidenzia che per i lavoratori dipendenti soggetti alle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, nel mese
in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile>
della gestione pensionistica e della gestione credito del quadro E0 deve essere
valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve
essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione
pensionistica e della gestione credito.
Nell’elemento <contributo> deve essere indicata la
sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato
nell’imponibile della gestione pensionistica e della gestione credito.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile
sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato
l’elemento<ImponibileEccMass>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata
un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento dei
contributi pensionistici e dei contributi relativi alla gestione credito anche
sulla parte eccedente il massimale o,
viceversa, un mancato versamento dei contributi, dovranno essere elaborati in
corrispondenza dei mesi nei quali è stato rilevato il superamento o l’errata
indicazione del massimale, dei quadri V1, causale 5, per annullare e sostituire
i quadri errati.
Si evidenzia che nel caso in cui il superamento del
massimale derivi anche da redditi erogati da altri soggetti riferiti ad un
rapporto di lavoro distinto ovvero riconducibile ad un unico rapporto di
lavoro, ciascun sostituto potrà modificare esclusivamente le proprie denunce
tenendo conto della formazione nel tempo del montante.
Le operazioni di variazione riferite al massimale non
possono essere effettuate utilizzando il quadro V1, casuale 7, in occasione
delle operazioni di conguaglio contributivo in quanto tale quadro non consente
di annullare e sostituire le denunce individuali errate inviate in precedenza.
2.3 Massimale
contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3
bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Secondo il disposto contenuto nell’art. 3 bis, comma 11, del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 in caso di nomina a direttore
generale, amministrativo e sanitario, l’imponibile contributivo è sottoposto ai
limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 181, che vengono
annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT. Per l’anno 2015 il
massimale è pari al €182.874,00.
Tale massimale trova applicazione per la contribuzione ai
fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art.
3-ter della legge n. 438/1992, nonché per la gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali e per la contribuzione previdenziale.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni
richiamate, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale,
l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione
credito del quadro E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso,
mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento
<ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione
credito.
Analogamente nel mese in cui si verifica il superamento del
massimale previdenziale, l’elemento <Imponibile> della gestione
previdenziale del quadro E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale
stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento
<ImponibileEccMass> della gestione previdenziale
3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione
dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2.
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono
effettuare le operazioni di conguaglio ai fini fiscali e previdenziali.
Si evidenzia che il sostituto di imposta è tenuto a
considerare ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1% anche i redditi del
dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno.
In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo
datore di lavoro.
Nel caso in cui alla data del 31/12/2015 siano in corso più
rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono
essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una data di
inizio più remota.
Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori
iscritti alla CTPS devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto
di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse
amministrazioni afferenti allo stesso rapporto di lavoro, le operazioni di
conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.
Nel caso di redditi erogati da altri soggetti, riconducibili
al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale, (redditi liquidati a
personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio, ovvero altri redditi comunque attratti nella sfera
dei redditi di lavoro dipendente) deve essere elaborato un quadro V1, causale
7, valorizzando l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo
nella denuncia i valori comunicati dall’altro soggetto.
Analogamente dovrà essere elaborato un quadro, V1, causale
7, codice motivo utilizzo 2 nel caso in cui il sostituto di imposta abbia
effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per redditi riferiti ad
altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici
della gestione dipendenti pubblici.
Si evidenzia che in tali campi non devono essere riportati i
valori complessivamente liquidati nell’anno al lavoratore ma i valori
discendenti dalle operazioni di conguaglio comprensivi dei redditi comunicati
da altri soggetti, che concorrono alla formazione delle retribuzioni imponibili
ai fini pensionistici e ai fini del fondo credito.
Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il
codice fiscale dell’altro soggetto
indicando nell’elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l’anno in
cui è avvenuta l’erogazione da parte dell’altro soggetto. Nel caso di
erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti.
La differenza tra i dovuti contributivi valorizzati nelle gestioni e quelli
discendenti dai valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice
fiscale diverso dal quello del dichiarante rimangono a carico
dell’Amministrazione che invia la denuncia per le operazioni di conguaglio
contributivo.
Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio
non specifica il/i mese/i in cui sono state liquidate le retribuzioni, il
sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve indicare
quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.
Non è necessario elaborare il suddetto quadro V1, causale 7,
codice motivo utilizzo 2 se il sostituto di imposta principale del pubblico
dipendente destinatario di tali compensi
ha incluso i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce
mensili.
Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) del V1,
causale 7, corrisponde all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio
(1/1/2015 – 31/12/2015) ovvero al periodo di riferimento del rapporto di lavoro
se inferiore all’anno.
Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni
differenti da quelle indicate in precedenza, deve essere elaborato un quadro
V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, valorizzando negli elementi relativi
agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in termini positivi o
negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono
essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.
Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel
corso dell’anno entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro
il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei contributi non comportano la
necessità di elaborare il quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
Si evidenzia che dovrà essere elaborato un quadro, V1,
causale 7, codice motivo utilizzo 1 nel caso in cui il sostituto di imposta
abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva
dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano
l’iscrizione ai fondi pensionistici delle gestione dipendenti pubblici.
I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio
previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere
considerati anche ai fini della certificazione unica 2015 secondo quanto
indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.
3.1 Termini per
l’invio
Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla Gestione
Dipendenti Pubblici le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro
il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi
oggetto del conguaglio.
Ne consegue che per i redditi liquidati nel 2015, le
operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio
2016.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, V1,
causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese
successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e
comunque non oltre il mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si
riferiscono le operazioni di conguaglio.
Il termine del versamento della contribuzione conseguente
alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il
giorno 16 del mese successivo a quello
in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni
caso, il termine del giorno 16 del mese
di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni di
conguaglio.
3.2 Sanzioni: criteri
temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie
sanzionatorie
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate
oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette
operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive, sulla base dei criteri
di cui all’art. 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, nel modo
che segue:
a) Omissione
Ove l’Amministrazione abbia inviato la denuncia (V1 causale
7) nei termini previsti ma non abbia effettuato il versamento - o, in
alternativa, abbia presentato domanda di
rateazione nei termini indicati nel precedente paragrafo - sui contributi
dovuti maturano le sanzioni per omesso/ritardato pagamento, ai sensi dell’art.
116, comma 8, lettera a).
b) Evasione
Ove l’amministrazione non abbia effettuato né la denuncia né
il pagamento nei termini previsti, ricorre l’ipotesi di evasione, di cui
all’art. 116, comma 8, lettera b), ferma restando l’eventuale rimodulazione
delle stesse nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad
inadempimenti contributivi di minore gravità, previa istanza da parte del
datore di lavoro da inoltrare all’area
Gestione Dipendenti Pubblici della sede competente per territorio, a
decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento relativo al
termine di invio della denuncia fino alla data di effettivo versamento.
4. Certificazione unica ai fini previdenziali
L’Amministrazione che si avvale di personale di altra
amministrazione corrispondendo direttamente la retribuzione è tenuta a
comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta
principale al fine di consentire a quest’ultimo di compilare ed inviare la
denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle
altre amministrazioni ovvero a provvedere direttamente ad effettuare le denunce
mensili contributive per le somme corrisposte.
Ai fini della certificazione dei redditi tutti i sostituti
di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute
previdenziali ai fini della Gestione Pubblica devono valorizzare la sezione
della certificazione unica 2015 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali
INPS Gestione Dipendenti Pubblici.
Tale sezione non deve essere compilata se il sostituto di
imposta ha provveduto a comunicare mensilmente i dati all’amministrazione
pubblica datore di lavoro del dipendente per consentire a quest’ultima di
elaborare mensilmente le denunce mensili contributive tenendo conto delle somme
complessivamente percepite dal dipendente.

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