OGGETTO:
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Artigiani
ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2016
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SOMMARIO:
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1.
Premessa.
2.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
3.
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
4.
Massimale di reddito annuo imponibile.
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Premessa
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6
dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011
n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con
effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2016, le
disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già
pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le
direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15
febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo
all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella
circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5
dicembre 2012.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a
ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1,
comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti
attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a
titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28
marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato
prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013,
fino al 31 dicembre 2018.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma
1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità
stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti,
nella misura di € 0,62 mensili.
1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la
variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le
famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre
2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208
(legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali
e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento
corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio
dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,
relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento,
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare
inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2016, il reddito minimo
annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS
dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato
rispetto all’anno 2015 ed è pari a € 15.548,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle
disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 -
moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per
il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e
commercio in vigore al 1° gennaio 2016 (€47,68) ed aggiungendo al prodotto
l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre
1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano
come segue:
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Artigiani
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Commercianti
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titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
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23,10 %
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23,19 %
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coadiuvanti / coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
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20,10 %
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20,19 %
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La riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e
20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il
collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo
calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
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Artigiani
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Commercianti
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titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
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3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)
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3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44
maternità)
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coadiuvanti / coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
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3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44
maternità)
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3.146,58 (3.139,14 IVS +
7,44 maternità)
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Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo
sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
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Artigiani
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Commercianti
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titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
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299,92 (299,30 IVS + 0,62
maternità)
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301,09 (300,47 IVS +0,62
maternità)
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coadiuvanti / coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
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261,05 (260,43 IVS + 0,62
maternità)
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262,22 (261,60 IVS + 0,62
maternità)
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Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo
contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo
soggetto operante nell'impresa.
2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il
minimale
Il contributo per l’anno 2016 è dovuto sulla totalità
dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2015
per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle
citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua
pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta
confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art.
3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano
determinate come segue:
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scaglione di reddito
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Artigiani
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Commercianti
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titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
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fino a 46.123,00
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23,10 %
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23,19 %
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da 46.123,00
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24,10 %
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24,19 %
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coadiuvanti / coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
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fino a 46.123,00
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20,10 %
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20,19 %
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da 46.123,00
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21,10 %
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21,19 %
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Il contributo in argomento – denominato contributo a
conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente
punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità
dei redditi d'impresa prodotti nel 2016 (si veda in proposito il seguente punto
4).
3 – Massimale imponibile di reddito annuo.
Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge
n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al
limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale
obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di
reddito eccedente tale limite, per il 2016 pari a € 46.123,00, viene presa in
considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a
concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2016, pertanto, il massimale di reddito
annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00
(€46.123,00 più € 30.749,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono
limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e
non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti
individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con
decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità
contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge
n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è
pari, per il 2015, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione
mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale
massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
lavoratori con anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995
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Artigiani
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Commercianti
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titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
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18.064,92 (46.123,00*23,10%
+30.749,00*24,10%)
|
18.134,10 (46.123,00*23,19 %
+30.749,00*24,19%)
|
coadiuvanti / coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
|
15.758,76 (46.123,00*20,10%
+30.749,00*21,10%)
|
15.827,94 (46.123,00*20,19% +30.749,00
*21,19%)
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Lavoratori privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o
successiva
|
||
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Artigiani
|
Commercianti
|
titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
|
23.716,85 (46.123,00*23,10%
+54.201,00*24,10%)
|
23.807,14 (46.123,00*23,19 %
+54.201,00*24,19%)
|
coadiuvanti / coadiutori di età
non superiore ai 21 anni
|
20.707,13 (46.123,00*20,10%
+54.201,00*21,10%)
|
20.797,42 (46.123,00*20,19%
+54.201,00*21,19%)
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4 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS
dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi
d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante
dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di
appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti
nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi
dell'anno 2016, ai redditi 2016, da denunciare al fisco nel 2017).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei
contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze
sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati
nel 2016, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i
termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa
rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito
d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
5 – Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di
familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere
determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i
collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito
denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, comma 4
del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una
quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei
redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del
reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i
collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito
attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990,
n. 233).
6 – Affittacamere e produttori di assicurazione
di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i
produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei
commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito
(circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al
solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo
reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni
di maternità, pari a € 0,62 mensili.
7 – Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto,
mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
· 16
maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle
quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
·
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle
persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo
acconto 2016.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia
più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento
della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere
facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite
l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti,
“Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare
e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il
pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n.
5769/12 e n. 11762/13.
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