Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non
agricoli.
L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli
impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014 ed il
periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 pari al - 0,1%.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
nota n. 336 del 13 gennaio 2016, in merito all’aggiornamento delle tabelle
contributive, ha confermato l’applicazione dell’art. 1, comma 287, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che “Con riferimento alle
prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la
percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di
decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno
precedente non può risultare inferiore a zero.”
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97
dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il
contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Pertanto, per l’anno 2016, si confermano i seguenti
parametri:
la
retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
la
prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
il
massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai
prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio
1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema
contributivo, è di € 100.324,00.
Per l’anno 2016 non si è verificata alcuna variazione
dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto
all’anno 2015, che si conferma quindi pari al 32,87%. Conseguentemente,
non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non
agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa
entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87% (allegato 1).
Nella tabella che segue si riportano - per anno solare
dal 2016 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della
prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui
all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS
relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno
|
Retr. minima
Settimanale
|
Prima fascia
retribuzione annua
|
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95
|
Aliquota
IVS
|
2016
|
€ 200,76
|
€
46.123,00
|
€ 100.324,00
|
32,87%
|
2015
|
€ 200,76
|
€
46.123,00
|
€ 100.324,00
|
“
|
2014
|
€ 200,35
|
€
46.031,00
|
€ 100.123,00
|
32,37%
|
2013
|
€ 198,17
|
€
45.530,00
|
€
99.034,00
|
“
|
2012
|
€ 192,40
|
€
44.204,00
|
€
96.149,00
|
31,87%
|
2011
|
€ 187,34
|
€
43.042,00
|
€
93.622,00
|
“
|
2010
|
€ 184,39
|
€
42.364,00
|
€
92.147,00
|
31,37%
|
2009
|
€ 183,10
|
€
42.069,00
|
€
91.507,00
|
“
|
2008
|
€ 177,42
|
€ 40.765,00
|
€
88.669,00
|
30,87%
|
2007
|
€ 174,46
|
€ 40.083,00
|
€
87.187,00
|
“
|
2006
|
€ 171,03
|
€ 39.297,00
|
€
85.478,00
|
30,07%
|
2005
|
€ 168,17
|
€ 38.641,00
|
€
84.049,00
|
“
|
2004
|
€ 164,87
|
€ 37.883,00
|
€
82.401,00
|
29,57%
|
2003
|
€ 160,85
|
€ 36.959,00
|
€
80.391,00
|
“
|
2002
|
€ 157,08
|
€ 36.093,00
|
€
78.507,00
|
29,07%
|
2001
|
£ 296.140
|
£
68.048.000
|
£ 148.014.000
|
“
|
2000
|
£ 288.640
|
£
66.324.000
|
£ 144.263.000
|
28,57%
|
1999
|
£ 284.100
|
£
65.280.000
|
£ 141.991.000
|
“
|
1998
|
£ 279.080
|
£
64.126.000
|
£ 139.480.000
|
28,17%
|
1997
|
£ 274.420
|
£
63.054.000
|
£ 137.148.000
|
28,37%
|
2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti
nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e
Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD
(Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo
dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota
vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano
invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di
iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni
diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
per i
soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla
data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non
hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i
soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al
31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da
applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art.
1 del D.Lgs.164/1997);
per i
soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di
anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n.
21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista
per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo
addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164
(5%), ed è pari al 38,00%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare
riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o
mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 38,00%
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo
speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
Per l’anno 2016 non si è verificata alcuna variazione
dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto
Postelegrafonici rispetto all’anno 2015, che si conferma quindi pari al 32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari
nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei
contributi volontari versati nell’anno 2016, relative ai soggetti - distinti
per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995
ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre
1995)
Decorrenza 1° gennaio 2016
CATEGORIE
|
ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
|
BASE
|
QUOTA PENSIONE
|
TOTALE
IVS
|
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,003947
|
27,76%
0,996053
|
27,87%
1,000000
|
AGRICOLI DIPENDENTI
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,003860
|
28,39%
0,996140
|
28,50%
1,000000
|
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,010506
|
10,36%
0,989494
|
10,47%
1,000000
|
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,010055
|
10,83%
0,989945
|
10,94%
1,000000
|
DOMESTICI
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,1375%
0,010579
|
12,86%
0,989421
|
12,9975%
1,000000
|
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre
1995)
Decorrenza 1° gennaio 2016
CATEGORIE
|
ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
|
BASE
|
QUOTA PENSIONE
|
TOTALE
IVS
|
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,003347
|
32,76%
0,996653
|
32,87%
1,000000
|
AGRICOLI DIPENDENTI
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,003860
|
28,39%
0,996140
|
28,50%
1,000000
|
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,007383
|
14,79%
0,992617
|
14,90%
1,000000
|
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,11%
0,007550
|
14,46%
0,992450
|
14,57%
1,000000
|
DOMESTICI
|
Aliquota
Coefficienti
|
0,1375%
0,007890
|
17,29%
0,992110
|
17,4275%
1,000000
|
5. Artigiani e
Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla
prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti
attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in
vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n.
233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina
applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori
al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata
norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui
reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei
redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato
con le seguenti aliquote:
|
Artigiani
|
Commercianti
|
titolari di qualunque età e
collaboratori di età superiore ai 21 anni
|
23,10 %
|
23,19 %
|
collaboratori di età non superiore
ai 21 anni
|
20,10 %
|
20,19 %
|
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali
aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da
applicare con effetto dal 1° gennaio 2016. I valori sono stati definiti
arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto
classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo
di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione
volontaria
(Decorrenza 1/1/2016)
Classi di reddito
|
Reddito medio imponibile
|
Contribuzione mensile
|
||
23,10 %
|
20,10 %
|
|||
1
|
Fino a € 15.548
|
15.548
|
299,30
|
260,43
|
2
|
da € 15.549 a € 20.644
|
18.097
|
348,37
|
303,12
|
3
|
da € 20.645 a € 25.740
|
23.193
|
446,47
|
388,48
|
4
|
da € 25.741 a € 30.836
|
28.289
|
544,56
|
473,84
|
5
|
da € 30.837 a € 35.932
|
33.385
|
642,66
|
559,20
|
6
|
da € 35.933 a € 41.028
|
38.481
|
740,76
|
644,56
|
7
|
da € 41.029 a € 46.122
|
43.576
|
838,84
|
729,90
|
8
|
da €
46.123
|
46.123
|
887,87
|
772,56
|
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione
volontaria
(Decorrenza 01/01/2016)
Classi di reddito
|
Reddito medio imponibile
|
Contribuzione mensile
|
||
|
23,19%
|
20,19%
|
||
1
|
Fino a € 15.548
|
15.548
|
300,47
|
261,60
|
2
|
da € 15.549 a € 20.644
|
18.097
|
349,72
|
304,48
|
3
|
da € 20.645 a € 25.740
|
23.193
|
448,20
|
390,22
|
4
|
da € 25.741 a € 30.836
|
28.289
|
546,68
|
475,96
|
5
|
da € 30.837 a € 35.932
|
33.385
|
645,17
|
561,70
|
6
|
da € 35.933 a € 41.028
|
38.481
|
743,65
|
647,44
|
7
|
da € 41.029 a € 46.122
|
43.576
|
842,11
|
733,17
|
8
|
da €
46.123
|
46.123
|
891,33
|
776,02
|
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è
quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei
redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta
media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio
imponibile".
6. Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla
Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui
all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei
compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della
domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario
deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i
soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari,
per l’anno 2016, al 27% per i professionisti ed al 31% per i collaboratori e
figure assimilate. Poiché nel 2016 il minimale per l’accredito contributivo è
fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai
prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a €
4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti
e a € 4.819,88 su base annua e € 401,66 su base mensile per quanto concerne
tutti gli altri iscritti.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come
professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della
determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si
dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con
la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
7. Fondo integrativo dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale
dipendente dalle aziende private del Gas.
L’art. 7, comma 9-septies, del decreto legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha soppresso, con effetto dal 1° dicembre
2015, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle
aziende private del gas.
Conseguentemente, dalla stessa data, non è più
possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali
integrativi in favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, facoltà
introdotta dall’art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
Le autorizzazioni rilasciate con data di decorrenza
precedente alla soppressione del Fondo hanno validità fino al 30/11/2015.
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