OGGETTO:
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SOMMARIO:
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1.
FPLD per la generalità delle
aziende agricole.
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1. FPLD per la generalità delle aziende agricole.
Nel calcolo delle aliquote di tale settore si deve
tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n.
146/1997.
Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che – a
partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai
datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente – della misura di 0,20
punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al
raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve
aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma
769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota
contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la
misura piena.
La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016),
all’art. 1, co. 287, stabilisce che “con riferimento alle prestazioni
previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento,
all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare
inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli
indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza
tabacchi, tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat sia pari a –0,1%,
la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli
altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei
lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015.
Per l’anno 2016, quindi, l’aliquota
contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,50%,
di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si
richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.
2. FPLD per le aziende agricole con processi
produttivi di tipo industriale.
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende
singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli
zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di
tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32%,
di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti
percentuali previsto dall’art.1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2016, l’aliquota
contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui
8,84% a carico del lavoratore.
3. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2016 per gli operai
agricoli dipendenti.
Nulla è variato sulle aliquote INAIL;
conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del
D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per
l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione
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Misura
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Assistenza Infortuni sul Lavoro
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10,1250
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Addizionale Infortuni sul Lavoro
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3,1185
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4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore
agricolo anno 2016.
Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di
cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, c. 45, della legge
di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio
2010.
Territori
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Misura
agevolazione D.L.
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Dovuto
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Non svantaggiati (ex fiscalizzato
Nord)
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-
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100%
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Montani
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75%
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25%
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Svantaggiati
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68%
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32%
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Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione
sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura
dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
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