Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti per la fruizione del
trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori
dipendenti da imprese soggette a procura concorsuale intervenuta in costanza di
trattamento. Dal 1 gennaio 2016, a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 Legge
n. 231/91, è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS
conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo
articolo.
La circolare ministeriale n. 1/2016 sottolinea che, per le
imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento di CIG, in forza
delle causali d’intervento previste dalla normativa (art. 21 T.U ammortizzatori
sociali) e per quelle che in costanza di fruizione del trattamento richiesto
sono sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio
d’impresa, il trattamento potrà essere autorizzato per i lavoratori dipendenti.
Unica condizione è che gli organi della procedura si impegnino a concludere il
programma inizialmente presentato.
A tal fine, gli organi della procedura concorsuale dovranno
inviare telematicamente, all’interno della pratica "CIGSonline”, una
richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato,
chiedendone la prosecuzione fino alla scadenza. Allegata alla richiesta dovrà
essere presentato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto
delle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla
procedura concorsuale.
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