|
OGGETTO:
|
Indennità
antitubercolari.
|
|
SOMMARIO:
|
Gli importi delle indennità antitubercolari sono
correlati per legge (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co.
2, della legge n. 88/87) alla dinamica del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali per
il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2014 e per l’anno 2015
(determinate dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 19 novembre 2015), pari rispettivamente allo 0,2% dal
1°gennaio 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,3% di cui al Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2014) e allo 0,0%
dal 1°gennaio 2016 (in via provvisoria), sono stabiliti gli importi delle
seguenti indennità:
|
|
1°gennaio 2015
|
1°gennaio 2016
|
|
|
€ 13,14
|
€ 13,14
|
|
|
€ 6,57
|
€ 6,57
|
|
|
€ 21,90
|
€ 21,90
|
|
|
€ 10,95
|
€ 10,95
|
|
|
€ 88,37
|
€ 88,37
|
La procedura automatizzata di liquidazione delle
prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà
operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche sulle indennità
giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli
assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i
primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14
dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da
corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista
nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest’ultima.

Nessun commento:
Posta un commento