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OGGETTO:
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Estensione dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante. Istruzioni per il corretto assolvimento degli
obblighi contributivi. Istruzioni contabili.
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1. Premessa.
Con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 è stata
illustrata la nuova disciplina in materia di integrazioni salariali, derivante
dal riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
operato dal D.lgs. 148/2015.
Nel rinviare alla citata circolare per tutti gli
aspetti di carattere normativo, con il presente messaggio si illustrano i
profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa
integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti
con contratto di tipo professionalizzante.
Per quanto concerne la regolamentazione degli
adempimenti connessi al versamento del contributo addizionale, il nuovo regime
introdotto dal D.lgs. n. 148/2015, comporta, come è noto, interventi di
particolare rilevanza sull’assetto del sistema di dichiarazione contributiva
UniEmens. In relazione ai predetti profili di complessità ed allo scopo di
ridurre l’impatto sui sistemi di rilevazione e contabilizzazione delle aziende,
dei necessari adeguamenti, saranno successivamente emanate specifiche
istruzioni finalizzate a favorire la corretta gestione degli adempimenti
informativi e contributivi.
2. Aspetti contributivi della CIGO.
Il D.lgs. 148/2015 modifica l’impianto contributivo in
materia di cassa integrazione ordinaria, sia con riguardo alla misura di
finanziamento mensile, che con riferimento al contributo addizionale dovuto in
relazione alla prestazione fruita.
Per quanto attiene al primo aspetto, va osservato che
l’articolo 13 del decreto di riordino, attuando uno dei principi postulati
nella legge delega n. 183/2014 (Jobs act), riduce gli oneri contributivi
ordinari della cassa e rimodula le aliquote contributive per Cigo tra i vari
settori, definendoli secondo le misure che seguono.
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Destinatari
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Aliquota
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Industria in genere fino a 50
dipendenti
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1,70%
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Industria in genere oltre 50
dipendenti
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2,00%
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Industria e artigianato edile –
Operai
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4,70%
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Industria e artigianato lapideo –
Operai
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3,30%
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Industria e artigianato edile e
lapideo fino a 50 dipendenti - Impiegati/Quadri
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1,70%
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Industria e artigianato edile e
lapideo oltre 50 dipendenti - Impiegati/Quadri
|
2,00%
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Come già anticipato nella richiamata circolare n. 197/2015,
le nuove misure decorrono a far tempo dal periodo di paga “settembre 2015”.[1]
Ai fini della definizione della soglia dimensionale,
che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il secondo
comma dell’articolo 13 stabilisce che il limite occupazionale si calcola, con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di
dipendenti in forza nell'anno civile precedente dichiarato dall'impresa.
Per le aziende costituite nel corso dell'anno civile,
si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di
attività.
Nel computo vanno ricompresi tutti i dipendenti,
compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia
contrattuale.
Al verificarsi di eventi che modificano la forza
lavoro in precedenza comunicata, determinando una variazione della misura della
contribuzione, l'impresa è tenuta a fornire all'Istituto apposita dichiarazione
di responsabilità.
Per quanto riguarda la forza dimensionale dell’anno in
corso, per le imprese che già operavano con dipendenti prima dell’entrata in
vigore del D.lgs 148/2015, la relativa soglia rimane quella dichiarata con
riferimento all’anno 2014.
Le aziende, invece, che iniziano l’attività con
dipendenti a far tempo dal 24 settembre 2015, dovranno attenersi alle
previsioni sopra illustrate.
Per quanto riguarda l’anno 2016, il limite
dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si
precisa che, ai fini del computo, per i mesi da “gennaio ad agosto 2015”,
non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà
essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi
da “settembre a dicembre 2015”. La media ponderata, come sopra definita,
costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione
dell’aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.
Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal D.lgs
148/2015, il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza
aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria
mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione
all’Istituto.
A tal fine, le aziende si avvarranno della
funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel
campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la
seguente locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della
determinazione dell’aliquota Cigo”. La Sede territorialmente competente
gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando
i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro
attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
3. Apprendistato.
Una delle principali novità introdotte dal decreto di
riordino è costituita dall’estensione della platea di beneficiari delle
integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante[2] con le seguenti specificità:
-
gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono
accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari
esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
-
gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono
accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono
anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria;
-
gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono
accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari
esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui
l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale[3].
In relazione a quanto previsto dalla relazione tecnica
di accompagnamento del D.lgs. 148/2015, per gli apprendisti, la misura della
contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a
quella del personale con qualifica di operaio.
Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota
contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.
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Apprendisti
di tipo professionalizzante – Aliquote contributive Cigo da “settembre 2015”
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Imprese
fino a 50 dipendenti
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Imprese
oltre 50 dipendenti
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||||
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Industria
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Edilizia
Ind. e Artig.
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Lapidei
Ind. e Artig.
|
Industria
|
Edilizia
Ind. e Artig.
|
Lapidei
Ind. e Artig.
|
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1,70%
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4,70%
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3,30%
|
2,00%
|
4,70%
|
3,30%
|
Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante
occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs[4], l’aliquota di
finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di
cui 0,30% a carico dell’apprendista).
Per espressa previsione legislativa, alla
contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs),
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in
misura piena anche dai datori di lavoro[5] che fruiscono dello sgravio contributivo previsto
dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato
stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4
del decreto di riordino, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è
prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale
fruite.
Ai fini dell’identificazione della durata del periodo
di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il
valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista
in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.
4. Apprendisti mantenuti in servizio al termine del
contratto - lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto
beneficiari di indennità di mobilità.
Come noto, l’articolo 47, c. 7 del D.Lgs. 81/2015,
confermando la precedente disposizione di cui al TU dell’apprendistato, ha
previsto – in favore del datore di lavoro – lo speciale beneficio costituito
dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo
previsto durante il contratto di apprendistato medesimo.
In relazione alle modifiche apportate all’impianto
contributivo a supporto dell’apprendistato professionalizzante come sopra
descritte, a far tempo dal periodo di paga “settembre 2015”, viene a
modificarsi la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in
questione che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti
professionalizzanti come definita al precedente punto 3, risentirà dell’aumento
contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al
pagamento della contribuzione Cigo/Cigs sulla base dell’assetto e della misura
prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica
conseguita dall’apprendista (<Qualifica1> = R o W).
Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese
destinatarie della Cigs, resta ferma l’aliquota (0,30%) a carico del
lavoratore.
Con la medesima decorrenza, la nuova misura di
contribuzione comprensiva di Cigo/Cigs riguarderà anche i lavoratori che, ai
fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, sono assunti
in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ex art.
47, c.4 del citato D.lgs. 81/2015.
5. Apprendistato. Compilazione dei flussi UniEmens.
Come è noto, allo stato, i lavoratori apprendisti sono
individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione
<DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5”
nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento
<TipoApprendistato>, che, in funzione della tipologia di contratto di
apprendistato, può assumere i seguenti valori:
- “APPA”: apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale;
- “APPB”: apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere;
- “APPC”: apprendistato
di alta formazione e di ricerca.
Allo scopo di favorire l’individuazione dei soggetti
nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento degli
obblighi contributivi in materia di Cigo/Cigs, sono stati introdotti,
nell’ambito dell’elemento <TipoLavoratore>, i codici riportati nella
tabella seguente.
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Codice
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Descrizione
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PA
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Apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
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|
PB
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Apprendistato professionalizzante
|
|
PC
|
Apprendistato di alta formazione
ricerca
|
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M1
|
Apprendistato professionalizzante
presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro
compiuti in sotterraneo
|
I datori di lavoro, in relazione ai periodi a
partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti
ai lavoratori in questione, utilizzando le predette codifiche. A partire dallo
stesso periodo (gennaio 2016), non dovrà più essere valorizzato l’elemento
<TipoApprendistato>.
Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del
flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di
beneficiari dell’indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al
termine del periodo di apprendistato.
6. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per la regolarizzazione delle differenze contributive
connesse alle modifiche normative descritte ai punti 3 e 4, i datori di lavoro,
a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del presente
messaggio, in relazione ai periodi interessati (settembre-dicembre 2015),
valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti
dati:
-
in <CausaleADebito> il codice “M201”
avente il significato di "Differenze Contributo CIGO" ovvero il
codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
-
in <AltroImponibile> la somma degli imponibili
dei mesi oggetto di regolarizzazione;
-
in <ImportoADebito> l’importo del contributo
dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.
Ai sensi della Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, la
regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri
accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione del presente messaggio.
Pertanto, assumendo a riferimento il mese x quale mese
di emanazione del presente messaggio:
-
per le valorizzazioni delle predette causali riportate
nell’UniEmens di competenza del mese x+1, il pagamento dei relativi contributi
va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese
x+2;
-
per le valorizzazioni delle predette causali riportate
nell’UniEmens di competenza del mese x+2, il pagamento dei relativi contributi
va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese
x+3.
7. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile del gettito contributivo
derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni normative relative ai
lavoratori con contratto di apprendistato, di cui ai precedenti paragrafi 3),
4) beneficiari delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, avverrà
ai conti già in uso nelle contabilità:
PTH - gestione dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria ai lavoratori dell’industria (ambito PTR);
PTE - gestione dei trattamenti di integrazione
salariale ai lavoratori dell’edilizia (ambito PTR);
PTF - gestione dei trattamenti di integrazione
salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore industria
(ambito PTR);
PTG - gestione dei trattamenti di integrazione
salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore
artigianato (ambito PTR);
GAU - gestione degli oneri per il mantenimento del
salario (ambito GIAS).
Nello specifico la procedura automatizzata di
ripartizione del DM imputerà le entrate ai seguenti conti:
PTH21010 per i contributi dovuti dalle aziende
industriali di competenza anni precedenti;
PTH21070 per i contributi dovuti dalle aziende industriali
di competenza anno in corso;
PTE21010 per i contributi dovuti dalle aziende edili
di competenza anni precedenti;
PTE21070 per i contributi dovuti dalle aziende edili
di competenza anno in corso;
PTF21010 per contributi dovuti dalle aziende industriali
del settore lapideo di competenza anni precedenti;
PTF21070 per contributi dovuti dalle aziende
industriali del settore lapideo di competenza anno in corso;
PTG21010 per contributi dovuti dalle aziende artigiane
del settore lapideo di competenza anni precedenti;
PTG21070 per contributi dovuti dalle aziende artigiane
del settore lapideo di competenza anno in corso.
GAU21015 per i contributi per il finanziamento dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anni
precedenti;
GAU21075 per i contributi per il finanziamento dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anno in corso.
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Il
Dirigente Generale Vicario
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Crudo
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[1] Periodo di paga in corso al momento di entrata in
vigore del D.lgs n. 148/2015 (GU n.221 del 23-9-2015).
[2] Sulla base degli interventi di riforma operati con il
decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, recante, fra l’altro, la disciplina
organica dei contratti di lavoro, l’articolazione delle tipologie dei contratti
di apprendistato, sulla scorta dell’adeguamento dei relativi profili di merito,
è stata così ridefinita:
- apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato
professionalizzante;
- apprendistato di alta
formazione ricerca.
[3] Cfr. art. 21, c. 1, lett. b
[4] Es. imprese commerciali con oltre 50 dipendenti
mediamente occupati nel semestre precedente la richiesta di intervento.
[5] Si tratta dei datori di lavoro che occupano alle
proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

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