Esonero contributivo ridotto per le assunzioni a tempo
indeterminato del 2016. E’, infatti, terminata a fine anno 2015 la possibilità
di usufruire dell’esonero triennale pari a € 8.060 per nuove assunzioni e
trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31.12. La legge di
stabilità 2016 (commi dal 178 al 181) al fine di promuovere forme di
occupazione stabile, riconosce una riduzione contributiva ai datori di lavoro
privati, con esclusione del settore agricolo. Il nuovo esonero è pari al 40%
dei complessivi contributi a carico dei datori, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche (con esclusione dei premi INAIL), nel
limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il bonus si applica alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoro domestico)
decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre
il 31 dicembre 2016 (per un periodo massimo di 24 mesi).
Risultano invariate rispetto al 2015 le condizioni per
usufruirne pertanto si rimanda alla pagina speciale sull’esonero triennale
istituita da Fondazione studi. L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza
delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei
6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, presso
qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i
quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione
a tempo indeterminato. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Sull’argomento è intervenuta Fondazione studi con il Parere
n.3/12in merito alla stabilizzazione dei co.co.co nel 2016.
L'esonero non spetta ai datori in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori, ivi considerando
società controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 cc o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno già in essere un contratto
a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.
Per i datori di lavoro del settore agricolo queste
disposizioni sull’esonero si applicano con limiti fino al 2019 e lo stesso è
riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande. L’istituto provvede al monitoraggio ed in caso di insufficienza dei
fondi, provvederà alla comunicazione relativa.
Importante anche il comma 181 della legge di Stabilità, con
il quale si prevede che il datore che subentra nella fornitura di servizi in
appalto e che assume (anche in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito
da legge o da contrattazione collettiva) un lavoratore per il quale il datore
cessante fruisce dell'esonero contributivo 2016, preserva il diritto alla
fruizione dell'esonero contributivo medesimo, nei limiti della durata e della
misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di
lavoro cessante.

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