Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità
solidale in materia contributiva – limite di due anni.
Le Confindustria, l’Associazione Nazionale Cooperative di
Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative hanno avanzato istanza di
interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in
ordine al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con
particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenziale di due
anni ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, l’istante chiede chiarimenti circa
l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero
dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L.
n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, sopra citato.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Com’è noto, la prima formulazione dell’art. 35, comma 28
citato, vigente fino al 28 aprile 2012, prevedeva che “l’appaltatore risponde
in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto
il subappaltatore”.
Nel contempo anche l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.
276/2003, prevedeva la medesima responsabilità stabilendo che “in caso di
appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti”.
Successivamente l’art. 35 citato è stato riformulato ad
opera del D.L. n. 16/2012 (conv. da L. n. 44/2012), con cui si è circoscritta
la previsione del regime di responsabilità solidale alle sole ipotesi del
“versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto”, escludendo dalla formulazione
originaria la previsione inerente la responsabilità a titolo contributivo.
Il medesimo art. 35, commi da 28 a 28-ter, da ultimo, con
l’entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2014 è stato abrogato. Contestualmente
l’art. 28, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto una
corrispondente modifica dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003,
ampliandone l’originaria formulazione limitata ai trattamenti retributivi e
contributivi, stabilendo che la responsabilità solidale ricorre anche per gli
obblighi, ove previsti, relativi agli adempimenti del sostituto d’imposta, ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973.
Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo
di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2,
D.Lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L.
n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale,
debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui
all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della
responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della
specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.
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