Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura di
licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa
Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, L. n.
223/1991 concernente l’intervento straordinario di integrazione salariale
nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione del disposto di cui
all’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, come sostituito dall’art. 46 bis, comma 1,
lett. h), D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), che ne sancisce
l’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2016.
In particolare, l’istante chiede se gli organi delle
procedure concorsuali che abbiano avviato una procedura di licenziamento nel
corso dell’anno 2015 ai sensi dell’art. 3, comma 3, possano concluderla nel
2016 sempre in virtù della medesima disposizione e, nell’ipotesi di risposta affermativa,
se sia possibile fruire dell’esonero dal versamento del contributo di cui
all’art. 5, comma 4, previsto dal citato art. 3, comma 3.
L’interpellante domanda altresì se, in presenza di un
intervento di CIGS autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 1, con decorrenza
nell’anno 2015 ed eventuale estensione all’anno successivo, gli organi delle
procedure concorsuali possano attivare nel corso del 2016 una procedura di
licenziamento collettivo e, in caso di soluzione positiva, se possano fruire
dell’esonero dal versamento del contributo a carico dell’impresa previsto
dall’art. 5, comma 4.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio
legislativo, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alle questioni sollevate,
occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 3 citato, il quale
contempla la possibilità di autorizzare il trattamento straordinario di
integrazione salariale in seguito all’ammissione alle procedure concorsuali
individuate dalla medesima norma.
Si evidenzia che, ai sensi del dettato di cui al comma 3
dell’articolo in esame, “quando non sia possibile la continuazione
dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i
livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il
curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in
mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori
eccedenti (…). Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5,
comma 4, non è dovuto”.
Quest’ultima disposizione sancisce l’obbligo relativo al
versamento del contributo di ingresso nelle procedure di mobilità di cui agli
art. 4 e 24, L. n. 223/1991.
In proposito, si evidenzia che l’art. 2, comma 70, L. n.
92/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 3 sopra illustrato con effetto a
far data dal 1° gennaio 2016. Pertanto, a decorrere da tale data, viene meno la
possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS nell’ambito delle procedure
concorsuali individuate dall’art. 3 ed il conseguente esonero dal versamento
del predetto contributo sancito dall’art. 5, comma 4, L. n. 223/1991 (cfr. ML
circ. n. 24/2015).
Ciò premesso, con circolare n. 12/2015 questo Ministero ha
chiarito che “considerato che, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 della
legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie
giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in
favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015 (…) il decreto
di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015 potrà
anche protrarsi nell’anno 2016”, in virtù degli accordi all’uopo sottoscritti.
In linea con il quadro regolatorio sopra riportato e in
risposta ai quesiti sollevati si ritiene che, laddove le procedure di
licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali
siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente
all’abrogazione della disposizione di cui all’art. 3, le stesse possano
concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo
agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in
argomento.
Non appare, infine, ammissibile l’attivazione di
licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, laddove
quest’ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3,
comma 3, in considerazione dell’ abrogazione del medesimo disposto.
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