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martedì 29 dicembre 2015

Inps – D.L. n.79141/2015: operatività del Fondo di solidarietà residuale

Inps, Messaggio n.7637 del 28 dicembre 2015

1. Quadro normativo 
L’art. 28 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, disciplina il Fondo di solidarietà residuale - già previsto dall’abrogato comma 19, art. 3, della l. 92/2012 - disponendo che nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per i quali non sono stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali, opera fino al 31 dicembre 2015 il Fondo di solidarietà residuale istituito con D.I. n. 79141/2014.

Il citato art. 28, al comma 4, dispone inoltre che, con decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 148/2015, la disciplina del fondo di solidarietà residuale debba adeguarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizione del medesimo decreto legislativo.

L’art. 29, comma 1, infine, dispone che il Fondo residuale di cui all’art. 28, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Gli artt. 1 e 4 del D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014, stabiliscono che il Fondo è istituito presso l’INPS, con lo scopo di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale.

L’art. 2 del D.I. n. 79141/2014, dispone che il Fondo è gestito da un Comitato amministratore da nominarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il compito, tra gli altri, di deliberare la concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo.

Con D.M. 30 novembre 2015, in attuazione del citato art. 2, è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015.

Con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 è stato illustrato, in termini generali, il Decreto Interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 e sono state inoltre fornite le istruzioni in ordine alle modalità di pagamento della contribuzione ordinaria di finanziamento dello stesso.

Con circolare n. 19 del 11 settembre 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale potevano accedere direttamente ai trattamenti in deroga fino alla data di piena operatività del Fondo stesso.

Con circolare 122/2015 è stato specificato che le domande di accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà possono essere inoltrate per i fondi pienamente operativi e che con apposito messaggio è comunicata l’operatività per gli ulteriori fondi.

Ciò premesso, considerato che con l’insediamento del Comitato - stante l’espressa previsione dell’art. 3, della legge n. 75/99 in base al quale “la durata in carica degli Organi degli Enti Pubblici di previdenza e assistenza di cui al D.lgs 479/94” si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento (cfr nota ministeriale prot. 24/III/0001053) - alla data del 18 dicembre 2015 può considerarsi perfezionata la piena operatività del Fondo, con il presente messaggio si comunica che da tale data possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo residuale.

Si forniscono, inoltre, le prime istruzioni per la gestione delle stesse.

2. Prestazioni. Assegno ordinario
A norma dell’art. 4, del. D.I. 79141/2014, il Fondo garantisce in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

All’assegno ordinario, per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali.

Per quanto non disciplinato si rimanda alla disciplina generale illustrata nella circolare 201 del 16 dicembre 2015.

2.1. Beneficiari della prestazione
L’assegno ordinario è riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale, compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

Tali lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo dei giorni di effettivo lavoro, in via analogica, si applica il disposto dell’art. 16, c. 1, della l. 223/91 (rif. Circ. INPS n. 3/1992) che ricomprende nei giorni di effettivo lavoro, i giorni di ferie, festività e infortunio, così come integrato dalla sentenza n. 423 del 12.09.1995 della Corte Costituzionale che ha stabilito che nel computo delle giornate di effettivo lavoro rientrano anche i periodi di gravidanza e puerperio (rif. Circ. INPS n. 255/1996, punto 2).

2.2 Termini di presentazione della domanda
A norma dell’art. 30, c. 2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente on-line sulla base delle indicazioni fornite con la circolare 122/2015.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.

In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, c. 3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con l’insediamento del Comitato, in data 18 dicembre 2015, e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015.

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2014 al 18 dicembre 2015, data di piena operatività del Fondo, assolve all’obbligo previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgs. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà

In considerazione dell’immediata operatività del Fondo residuale, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2015 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è la data di pubblicazione del presente messaggio.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Stante l’abrogazione del D.I. 79141/2015 dalla data del 1° gennaio 2016, disposta dall’art. 46, c.2, lett. c), del D.lgs. 148/2015, le domande potranno essere inoltrate al Fondo fino alla data del 31 dicembre 2015, o dalla data successiva del termine del periodo neutralizzato, per eventi di sospensione decorrenti al massimo dalla data del 30 gennaio 2016.

2.3 Misura delle prestazioni
L’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, stabilisce la misura della  prestazione in un importo pari all’integrazione salariale, ridotto ai sensi dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 5,84 per cento, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dall’art. 21 della medesima legge.

Ai sensi dell’art. 3, del D.lgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’importo così determinato, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non può superare gli importi massimi mensili seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale (circ. 19/2015)
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo al netto del 5,84% (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
 971,71
 914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
 1.167,91
1.099,70 

Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

La riduzione di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nella disponibilità del Fondo.

Il Fondo residuale, al pari degli altri Fondi di solidarietà, è un fondo a risorse definite e, come tale, soggiace al generale requisito dell’equilibrio finanziario dei Fondi sancito dall’art. 35, del D.lgs. 148/2015.

Precisamente, a norma dell’art. 6, c. 1, del D.I. 79141/2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Di conseguenza, con riferimento alla singola impresa, la prestazione è determinata nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, al netto degli importi complessivamente già autorizzati, comprensivi di contribuzione correlata e degli oneri di gestione.

2.4 Durata della prestazione
A norma dell’art. 4, comma 5, del D.I. n. 79141/2014, l’assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di tre mesi continuativi. Detto periodo, in casi eccezionali, può essere trimestralmente prorogato fino a un massimo complessivo di nove mesi da computarsi in un biennio mobile.

Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 39 settimane di sospensione o riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

Il datore di lavoro che abbia fruito di 39 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 65 settimane di normale attività lavorativa.

Ciò premesso, stante l’abrogazione del D.I. n. 79141/2015 dal 1° gennaio 2016, non sarà possibile inoltrare al Fondo residuale richieste di proroghe a norma dell’art. 4, comma 5, del D.I. medesimo.

3. Cause di intervento
L’assegno ordinario, nei limiti e nella misura di cui al precedente par. 2.4, consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per cause non dipendenti dalla loro volontà ovvero dalla volontà del datore di lavoro.

L’integrazione salariale deve essere concessa esclusivamente per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. L’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, stabilisce infatti che nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di attività. Pertanto non sono integrabili tutti quegli eventi che, anche se ascrivibili alle causali della CIG ordinaria e straordinaria, determinano la cessazione, anche parziale, dell’attività lavorativa.  

L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

Nell’individuare le causali di intervento, il Decreto istitutivo del Fondo rinvia genericamente alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e illustrate nella circolare n. 197/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).

Nello specifico, l’intervento può essere richiesto per:

1.     eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro;

2.     situazioni temporanee di mercato;

3.     riorganizzazione aziendale

4.     crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;

5.     contratti di solidarietà;

6.     procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015)

Per la valutazione delle istanze presentate, si rinvia per le causali della CIGO, ai criteri individuati nel Decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell’art. 16, c. 2, del D.lgs. 148/2015 e, per quanto riguarda le causali della CIGS, ai criteri individuati nel Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

A tal fine si rappresenta che nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa su richiamati, continueranno ad essere adottati i criteri individuati nell’allegato 1 alla circ. 122/2015 con l’avvertenza che, come sopra già specificato, a norma dell’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di attività.

4. Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, è dovuta alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato, a carico del Fondo, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

Si richiamano le istruzioni già fornite dall’Istituto al paragrafo 4 della circolare n. 100/2014.

5. Contributo addizionale
L’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 79141/2014, prevede che il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia obbligato al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni relative alle modalità attraverso le quali le aziende provvederanno a versare il contributo in commento.

6. Delibera di concessione e pagamento delle prestazioni
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

Con successivo messaggio saranno fornite le disposizioni operative per il pagamento della prestazione. Al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

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