1. Quadro normativo
L’art. 28 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148,
disciplina il Fondo di solidarietà residuale - già previsto dall’abrogato comma
19, art. 3, della l. 92/2012 - disponendo che nei riguardi dei datori di lavoro
che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori,
tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della
normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e
per i quali non sono stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali, opera
fino al 31 dicembre 2015 il Fondo di solidarietà residuale istituito con D.I.
n. 79141/2014.
Il citato art. 28, al comma 4, dispone inoltre che,
con decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del d.lgs. 148/2015, la disciplina del fondo di solidarietà
residuale debba adeguarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizione
del medesimo decreto legislativo.
L’art. 29, comma 1, infine, dispone che il Fondo
residuale di cui all’art. 28, assume la denominazione di Fondo di integrazione
salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Gli artt. 1 e 4 del D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014,
stabiliscono che il Fondo è istituito presso l’INPS, con lo scopo di assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di
attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari
all’integrazione salariale.
L’art. 2 del D.I. n. 79141/2014, dispone che il Fondo
è gestito da un Comitato amministratore da nominarsi con decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali con il compito, tra gli altri, di
deliberare la concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal
Fondo.
Con D.M. 30 novembre 2015, in attuazione del citato art.
2, è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà
residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015.
Con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 è stato
illustrato, in termini generali, il Decreto Interministeriale n. 79141 del 7 febbraio
2014 e sono state inoltre fornite le istruzioni in ordine alle modalità di
pagamento della contribuzione ordinaria di finanziamento dello stesso.
Con circolare n. 19 del 11 settembre 2014 il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le imprese rientranti nel
campo di applicazione del Fondo residuale potevano accedere direttamente ai
trattamenti in deroga fino alla data di piena operatività del Fondo stesso.
Con circolare 122/2015 è stato specificato che le
domande di accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà possono
essere inoltrate per i fondi pienamente operativi e che con apposito messaggio
è comunicata l’operatività per gli ulteriori fondi.
Ciò premesso, considerato che con l’insediamento del
Comitato - stante l’espressa previsione dell’art. 3, della legge n. 75/99 in
base al quale “la durata in carica degli Organi degli Enti Pubblici di
previdenza e assistenza di cui al D.lgs 479/94” si intende decorrente dalla
data di effettivo insediamento (cfr nota ministeriale prot. 24/III/0001053) -
alla data del 18 dicembre 2015 può considerarsi perfezionata la piena
operatività del Fondo, con il presente messaggio si comunica che da tale data
possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal
Fondo residuale.
Si forniscono, inoltre, le prime istruzioni per la
gestione delle stesse.
2. Prestazioni. Assegno ordinario
A norma dell’art. 4, del. D.I. 79141/2014, il Fondo
garantisce in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo
pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai
contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
All’assegno ordinario, per quanto compatibile, si
applica la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria,
compresi i relativi massimali.
Per quanto non disciplinato si rimanda alla disciplina
generale illustrata nella circolare 201 del 16 dicembre 2015.
2.1. Beneficiari della prestazione
L’assegno ordinario è riconosciuto esclusivamente in
favore dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale,
compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, di
imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre
precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di
lavoro.
Tali lavoratori devono possedere, presso l’unità
produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo
lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ai fini del computo dei giorni di effettivo lavoro, in
via analogica, si applica il disposto dell’art. 16, c. 1, della l. 223/91 (rif.
Circ. INPS n. 3/1992) che ricomprende nei giorni di effettivo lavoro, i giorni
di ferie, festività e infortunio, così come integrato dalla sentenza n. 423 del
12.09.1995 della Corte Costituzionale che ha stabilito che nel computo delle
giornate di effettivo lavoro rientrano anche i periodi di gravidanza e
puerperio (rif. Circ. INPS n. 255/1996, punto 2).
2.2 Termini di presentazione della domanda
A norma dell’art. 30, c. 2, del D.lgs. 148/2015, la
domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura
INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di
30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente on-line sulla base delle
indicazioni fornite con la circolare 122/2015.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura
ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita
del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30
giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15
giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.
In caso di presentazione tardiva si applica il
disposto di cui all’art. 15, c. 3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale
l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per
periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal
lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del
Fondo si è perfezionata, con l’insediamento del Comitato, in data 18 dicembre
2015, e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di
inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni
sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015.
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese
rientranti nel campo di applicazione del Fondo, con riferimento al periodo dal
1° gennaio 2014 al 18 dicembre 2015, data di piena operatività del Fondo,
assolve all’obbligo previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgs. 148/2015, di
previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione
degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà
In considerazione dell’immediata operatività del Fondo
residuale, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande
nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari
continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione
della domanda, il periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2015 e la data di
pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato,
come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione
della domanda è la data di pubblicazione del presente messaggio.
Per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di
presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà
con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
Stante l’abrogazione del D.I. 79141/2015 dalla data
del 1° gennaio 2016, disposta dall’art. 46, c.2, lett. c), del D.lgs. 148/2015,
le domande potranno essere inoltrate al Fondo fino alla data del 31 dicembre
2015, o dalla data successiva del termine del periodo neutralizzato, per eventi
di sospensione decorrenti al massimo dalla data del 30 gennaio 2016.
2.3 Misura delle prestazioni
L’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, stabilisce
la misura della prestazione in un importo pari all’integrazione
salariale, ridotto ai sensi dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
del 5,84 per cento, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per
gli apprendisti dall’art. 21 della medesima legge.
Ai sensi dell’art. 3, del D.lgs. 148/2015, il
trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’importo così
determinato, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, non può superare gli importi massimi mensili seguenti:
Trattamenti
di integrazione salariale (circ. 19/2015)
|
|||
Retribuzione (euro)
|
Tetto
|
Importo
lordo (euro)
|
Importo
al netto del 5,84% (euro)
|
Inferiore o uguale a 2.102,24
|
Basso
|
971,71
|
914,96
|
Superiore a 2.102,24
|
Alto
|
1.167,91
|
1.099,70
|
Tali importi, nonché la retribuzione mensile di
riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno
2016, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante
dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e impiegati.
La riduzione di cui all’art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 rimane nella disponibilità del Fondo.
Il Fondo residuale, al pari degli altri Fondi di
solidarietà, è un fondo a risorse definite e, come tale, soggiace al generale
requisito dell’equilibrio finanziario dei Fondi sancito dall’art. 35, del
D.lgs. 148/2015.
Precisamente, a norma dell’art. 6, c. 1, del D.I.
79141/2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare
prestazioni in carenza di disponibilità.
Di conseguenza, con riferimento alla singola impresa,
la prestazione è determinata nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, al
netto degli importi complessivamente già autorizzati, comprensivi di
contribuzione correlata e degli oneri di gestione.
2.4 Durata della prestazione
A norma dell’art. 4, comma 5, del D.I. n. 79141/2014,
l’assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di tre mesi
continuativi. Detto periodo, in casi eccezionali, può essere trimestralmente
prorogato fino a un massimo complessivo di nove mesi da computarsi in un
biennio mobile.
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano
le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di
orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 39 settimane di
sospensione o riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
Il datore di lavoro che abbia fruito di 39 settimane
consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la
medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora
sia trascorso un periodo di almeno 65 settimane di normale attività lavorativa.
Ciò premesso, stante l’abrogazione del D.I. n.
79141/2015 dal 1° gennaio 2016, non sarà possibile inoltrare al Fondo residuale
richieste di proroghe a norma dell’art. 4, comma 5, del D.I. medesimo.
3. Cause di intervento
L’assegno ordinario, nei limiti e nella misura di cui
al precedente par. 2.4, consiste nell’integrazione della retribuzione a favore
dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o
ridotta per cause non dipendenti dalla loro volontà ovvero dalla volontà del
datore di lavoro.
L’integrazione salariale deve essere concessa
esclusivamente per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva
interrotta. L’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, stabilisce infatti che
nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di
attività. Pertanto non sono integrabili tutti quegli eventi che, anche se
ascrivibili alle causali della CIG ordinaria e straordinaria, determinano la
cessazione, anche parziale, dell’attività lavorativa.
L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia
ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi
aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.
Nell’individuare le causali di intervento, il Decreto
istitutivo del Fondo rinvia genericamente alle causali previste dalla normativa
in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e
illustrate nella circolare n. 197/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del
5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (straordinarie).
Nello specifico, l’intervento può essere richiesto
per:
1. eventi
transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro;
2. situazioni
temporanee di mercato;
3. riorganizzazione
aziendale
4. crisi
aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;
5. contratti
di solidarietà;
6. procedure
concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015)
Per la valutazione delle istanze presentate, si rinvia
per le causali della CIGO, ai criteri individuati nel Decreto ministeriale da
adottarsi ai sensi dell’art. 16, c. 2, del D.lgs. 148/2015 e, per quanto
riguarda le causali della CIGS, ai criteri individuati nel Decreto del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi per l’approvazione
dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
A tal fine si rappresenta che nelle more dell’adozione
dei decreti attuativi della nuova normativa su richiamati, continueranno ad
essere adottati i criteri individuati nell’allegato 1 alla circ. 122/2015 con
l’avvertenza che, come sopra già specificato, a norma dell’art. 4, comma 1, del
D.I. n. 79141/2014, nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di
cessazione anche parziale di attività.
4. Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore
dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea
dell'attività, è dovuta alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato,
a carico del Fondo, il versamento della contribuzione correlata alla
prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto
dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il
conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la
determinazione della misura.
Si richiamano le istruzioni già fornite dall’Istituto
al paragrafo 4 della circolare n. 100/2014.
5. Contributo addizionale
L’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.I. n.
79141/2014, prevede che il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa sia obbligato al versamento di un contributo
addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3%
per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%, per
le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo
addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori
coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
Con successivo messaggio verranno fornite le
istruzioni relative alle modalità attraverso le quali le aziende provvederanno
a versare il contributo in commento.
6. Delibera di concessione e pagamento delle
prestazioni
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato
amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei
presenti.
Con successivo messaggio saranno fornite le
disposizioni operative per il pagamento della prestazione. Al fine di garantire
continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario il
pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del
pagamento diretto.
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