Premessa
Il decreto legislativo 151/2015 ha disposto all’articolo 21
alcune semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed ha modificato diverse norme
del Testo Unico 1124/1965.
Con riguardo all’autoliquidazione annuale dei premi
assicurativi, disciplinata dagli articoli 28 e 44 del predetto testo unico
(NOTA 1), sono state previste nuove modalità di comunicazione degli elementi
necessari per il calcolo del premio assicurativo ai datori di lavoro e agli
altri soggetti assicuranti.
In particolare, il predetto decreto legislativo ha previsto
che la comunicazione delle basi di calcolo del premio assicurativo, finora
inoltrata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata oppure, ove
mancante o non attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria, sia resa
disponibile dall’Inail con modalità telematica sul proprio sito istituzionale.
Nuovo testo
dell’articolo 28, comma 3 del Testo Unico 1124/1965 in vigore dal 24 settembre
2015
L’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
151/2015 ha modificato, in particolare, il terzo comma dell’articolo 28 del
Testo Unico, sostituendo il secondo periodo (NOTA 2).
A seguito della modifica il nuovo testo in vigore dal 24
settembre 2015 è il seguente:
"3. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo
delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle
retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del
premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale.
L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di
fruizione del servizio di cui al secondo periodo".
La semplificazione prevista dalla norma introduce l’obbligo
per l’Istituto di comunicare le basi del calcolo del premio assicurativo non
più con l’inoltro delle stesse tramite posta elettronica certificata oppure,
ove mancante o non attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria, bensì
rendendo disponibili per il datore di lavoro gli elementi necessari per il
calcolo del premio assicurativo sul proprio sito istituzionale.
Rimane invariato il termine del 31 dicembre dell’anno solare
precedente quello di scadenza dell’autoliquidazione entro il quale l’Inail
rende disponibili sul sito i predetti elementi.
In proposito, attraverso apposito avviso sul proprio sito
istituzionale, ogni anno l’Istituto provvederà tempestivamente ad informare
l’utenza dell’avvenuta pubblicazione della "comunicazione delle basi di
calcolo".
In attuazione di quanto disposto dalla legge si definiscono
con la presente circolare le modalità di fruizione del nuovo servizio online.
Servizio
"Comunicazione basi di calcolo" e modalità di fruizione
Nella comunicazione delle basi di calcolo dei premi sono
indicati gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di
rata anticipata e di regolazione per l’anno precedente, con eventuali
oscillazioni del tasso ai sensi degli articoli 20 e 24 delle modalità di
applicazione delle tariffe (NOTA 3), la riduzione prevista dalla legge 147/2013
ove spettante, l’addizionale Fondo amianto (NOTA 4)se dovuta, alcune
agevolazioni previste dalla vigente normativa nonché l’importo delle
retribuzioni presunte da utilizzare per determinare il premio anticipato e per
gli artigiani, quelle convenzionali unitamente all’importo del premio speciale
unitario. Nel testo introduttivo sono riportati i riferimenti normativi, le
istruzioni per la lettura delle basi di calcolo, il riepilogo delle scadenze
per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento
del premio nonché eventuali contributi associativi, le istruzioni per la
compilazione dei modelli F24 e F24 EP.
A decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione
delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene esclusivamente
tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" appositamente
realizzata in www.inail.it - servizi online che permette di visualizzare ed
acquisire la comunicazione in formato pdf delle basi di calcolo.
I datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti
all’autoliquidazione annuale prendono visione della comunicazione,
esclusivamente ad essi riservata, collegandosi al sito istituzionale dell’Inail
con le credenziali di accesso previste per i servizi telematici riguardanti il
rapporto assicurativo (NOTA 5).
Il servizio è accessibile anche agli intermediari per i
codici ditta in delega.
Nel servizio online per ogni comunicazione sono indicate la
data di emissione, quella di pubblicazione sul sito e, dopo la prima
visualizzazione, la presa visione da parte dell’utente.
La data di emissione consente una consultazione cronologica
delle comunicazioni. Ciò consente all’utente di individuare sempre la
comunicazione più aggiornata anche qualora - successivamente alla pubblicazione
sul sito della comunicazione delle basi di calcolo del premio - la stessa
subisca delle variazioni. In tal caso, infatti, la nuova comunicazione delle
basi di calcolo dell’autoliquidazione del premio che rettifica la precedente
sarà pubblicata sul sito e riporterà una data di emissione cronologicamente
successiva a quella della comunicazione rettificata.
Le comunicazioni delle basi di calcolo resteranno online a
disposizione degli utenti nel fascicolo aziende per 5 anni.
Autoliquidazione
2015/2016
A partire dal 21 dicembre 2015 sono disponibili, nella
sezione "Fascicolo aziende" in www.inail.it - servizi online, le
comunicazioni delle basi di calcolo del premio relativo alla prossima
autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2016 selezionando la tipologia di
comunicazione "Basi di calcolo dell’autoliquidazione 2015/2016".
Il servizio si aggiunge ai servizi "Visualizza basi di
calcolo" e "Richiesta basi di calcolo", che permettono
rispettivamente di visualizzare le basi di calcolo di un determinato codice
ditta e di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico
anche per più codici ditta contemporaneamente, per la sola autoliquidazione in
corso.
Si anticipa che nel fascicolo aziende saranno gradualmente
rese disponibili anche altre comunicazioni.
In fase transitoria e solo per l’autoliquidazione 2015/2016,
agli utenti che non risultano aver mai utilizzato i servizi telematici, la
comunicazione delle basi di calcolo, oltre ad essere disponibile nel nuovo
servizio online, sarà trasmessa per posta elettronica certificata oppure, ove
mancante o non attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria.
Ciò al fine di favorire i suddetti utenti ad un graduale
passaggio alla nuova modalità di fruizione del servizio e nel contempo
continuare a consentire il corretto calcolo del premio assicurativo e il suo
tempestivo pagamento.
Assistenza agli
utenti e rilascio del servizio
Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate
agli utenti esterni dal Contact Center Multicanale attraverso il numero verde
gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da
rete mobile.
Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni
sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a
disposizione dell’utenza esterna il servizio "Inail risponde"
(disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it).
Sul sito istituzionale è disponibile il manuale utente del
nuovo servizio online.
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Note:
1) Illustrati nella circolare
12/1991 con cui è stata introdotta l’autoliquidazione del premio assicurativo a
partire dal 1° gennaio 1991.
2) Si riporta il testo
previgente inserito dal decreto ministeriale 13 dicembre 1989 di approvazione
della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 92 del 26 luglio
1989 in vigore fino al 23 settembre 2015:
"3. Il datore di lavoro
provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli
anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre
l'Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi
necessari per il calcolo.".
3) Approvate con il decreto
ministeriale 12.12.2000.
4) Prevista dalla legge
244/2007 e applicata alle voci di tariffa individuate dal Regolamento approvato
con decreto ministeriale n. 30/2011.
5) Circolare Inail 81 del 30
novembre 2015 "Adeguamento dei sistemi di autenticazioni Inail per
l’accesso ai servizi online. Nuove modalità di accesso ai servizi online
riservati alle aziende.
Nuovi servizi per gli utenti
"cittadino con credenziali dispositive".
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