Il decreto Sblocca Italia prevede una deduzione dal reddito
del 20% per chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o di
ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una
durata minima di 8 anni.
Il decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle
Infrastrutture e del MEF, è stato pubblicato in GU n.282/15.
La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso
contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell’immobile su una
propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di
ulteriori abitazioni da destinare alla locazione.
La deduzione si estende, sempre nel limite del 20%
dell’importo pagato, anche agli interessi passivi sui mutui contratti per
l’acquisto delle unità medesime.
Le unità immobiliari devono poi essere dotate del
certificato di agibilità e, per gli immobili costruiti in economia, la deduzione,
calcolata sulle spese certificate dall’esecutore dell’appalto, è riconosciuta
per le unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è
stato rilasciato il titolo abilitativo anteriormente alla data del 12 novembre
2014.
Il beneficio fiscale va ripartito in 8 quote annuali di pari
importo, partendo dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione,
con un limite alla deduzione fissato a 60.000 euro. La quota massima deducibile su base annua è pari
a 7.500 euro
Le persone fisiche non esercenti attività commerciale
possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche
prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità
immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali a soggetti giuridici
pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio
sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione e che il
corrispettivo di usufrutto non sia superiore all’importo dei canoni di
locazione.
La deduzione spetta una sola volta per ciascun immobile, non
è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni
di legge per le medesime spese e in caso di trasferimento della proprietà
dell’immobile, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al
nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti. Tutte le
informazioni sono reperibili dai Consulenti del lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento