Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il
contribuente. Queste le novità che riscrivono il contenzioso in chiave più
snella e razionale: mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a
20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti; sì alla chance di poter
conciliare anche in secondo grado; restrizione delle possibilità di
compensazione delle spese di giudizio; più spazio allo strumento della tutela cautelare;
esecutività sprint delle sentenze; largo al giudizio di ottemperanza;
innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può difendersi
personalmente in giudizio e ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza
tecnica. Con la circolare n. 38/E, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate
commenta le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di riforma del processo
tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1°
gennaio 2016. Di seguito, in dettaglio, le novità di maggior rilievo.
Spazio alla conciliazione - La conciliazione giudiziale
diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e
per quelle pendenti in secondo grado.
Mediazione senza confini - L’istituto del reclamo/mediazione
viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione
e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Dlgs n. 446/1997,
oltre che per liti - di valore indeterminabile - in materia catastale.
Rafforzamento della tutela cautelare - La disciplina della
tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in
linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di
legittimità.
Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al
contribuente - A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente
esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle
operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in
favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà
essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.
Largo al giudizio di ottemperanza - Viene previsto che il
giudizio di ottemperanza è l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze
tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria
procedura esecutiva.
Maggiori chance di autodifesa per il contribuente in
giudizio - Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio
personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato
dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.
L’assistenza tecnica più a misura di Caf - La categoria dei
soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano
spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da
adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri
assistiti.
Nessun commento:
Posta un commento