La richiesta viene dal Consiglio nazionale dei
commercialisti. E per chi deve integrare di tre euro il versamento della
sanzione la categoria chiede 60 giorni di tempo
Roma, 23 dicembre 2015 - Per le dichiarazioni integrative
presentate nei novanta giorni dal termine, concedere sessanta giorni di tempo a
chi deve versare la differenza di tre euro sulla sanzione per il ravvedimento
operoso e garantire tempi rapidi ai contribuenti che invece devono recuperare
le maggiori sanzioni corrisposte, consentendone la compensazione a partire dal
1° gennaio 2016. Sono le due proposte formulate dal Consiglio nazionale dei
commercialisti dopo che lo scorso 18 dicembre l’Agenzia delle Entrate si era
pronunciata sulle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso relativamente
alla dichiarazione integrativa presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni, in seguito all’introduzione della lett. a-bis) dell’art. 13, comma 1,
D.Lgs. n. 472/1997. Secondo l'Agenzia, in tal caso il ravvedimento operoso
richiederà la presentazione della dichiarazione integrativa, versando la
corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione fissa di 258 euro
dovuta in caso di dichiarazione irregolare, ridotta a un nono, ai sensi della
citata lett. a-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica
misura sanzionatorio. Il ravvedimento, secondo le Entrate, si completa con
l’eventuale versamento delle maggiori imposte (o del minor credito), degli
interessi legali e della sanzione per omesso versamento, ridotta in ragione del
momento in cui interviene il pagamento.
“Pur apprezzando l’apertura interpretativa contenuta nel
comunicato – afferma il presidente nazionale della categoria, Gerardo
Longobardi - non possiamo non evidenziare come la stessa sia giunta a soli cinque
giorni lavorativi dalla scadenza del 29 dicembre (novantesimo giorno successivo
al termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta
2014), termine ultimo per avvalersi di tale ipotesi di ravvedimento per le
dichiarazioni integrative”. “Considerato che per tale periodo d’imposta le
ipotesi in cui si è resa necessaria la presentazione di una dichiarazione
integrativa nei novanta giorni sono state più numerose del solito, in
particolare per i contribuenti che si sono avvalsi della procedura di voluntary
disclosure ed abbiano presentato l’apposita istanza dopo il 30 settembre 2015 –
spiega Longobardi - sottoponiamo all’attenzione dei competenti organi
istituzionali l’esigenza di tener conto dell’eccezionalità della situazione venutasi
a creare per effetto della novità dell’interpretazione resa dall’Agenzia sulla
specifica questione”.
Longobardi sottolinea come vi sia “la necessità di tutelare
i contribuenti che, in epoca precedente alla pubblicazione del comunicato delle
Entrate, abbiano presentato dichiarazioni integrative avvalendosi del
ravvedimento operoso con modalità differenti da quelle poi illustrate”. “In
particolare – prosegue il presidente dei commercialisti - per i contribuenti
che, facendo affidamento sulla precedente interpretazione dell’Agenzia delle
Entrate contenuta nella circolare n. 11/E/2010, abbiano effettuato il
ravvedimento operoso versando la corrispondente sanzione pari a 25 euro, ossia
la sanzione in misura fissa di 258 euro ridotta a un decimo ai sensi della
lett. c) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, dovrebbe essere garantito
che l’insufficiente versamento di soli tre euro (25 anziché 28) non sia idoneo
ad inficiare la validità del ravvedimento posto in essere, considerate le
obiettive condizioni di incertezza normativa nonché l’esiguità della differenza
dovuta. Sarebbe opportuno concedere la possibilità di versare tale differenza
entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato
stampa, ossia entro il 16 febbraio 2016, in modo da lasciare ai contribuenti e
ai professionisti che li assistono un congruo periodo di tempo per procedere
alla regolarizzazione della violazione”.
Per i contribuenti che, invece, avendo ritenuto di assumere
un comportamento più prudenziale, hanno effettuato il ravvedimento operoso
versando la sanzione in misura proporzionale minima del 100 per cento prevista
per l’ipotesi di infedele dichiarazione (ex art. 1, commi 2 e seguenti, D.Lgs.
n. 471/1997), ridotta in ragione del momento in cui interviene il versamento,
“dovrebbe invece essere garantito - è la richiesta avanzata dal Consigliere
nazionale delegato alla fiscalità, Luigi Mandolesi - il recupero delle maggiori
sanzioni corrisposte (rispetto a quelle dovute, calcolate riducendo la sanzione
del 30 per cento prevista per gli omessi versamenti) nel modo più celere
possibile. Mandolesi propone di “disporre, in via interpretativa o con i
provvedimenti direttoriali di approvazione dei modelli dichiarativi relativi al
periodo d’imposta 2015 o, se necessario, in via normativa, che, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione venutasi a creare in detto
periodo d’imposta, le maggiori sanzioni versate nelle suddette ipotesi possano
essere indicate dal contribuente nel quadro RX del modello UNICO 2016, al fine
di consentirne la compensazione a partire dal 1° gennaio 2016”.
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