Via libera definitivo dopo la chiusura della pubblica
consultazione
Roma, 29 dicembre 2015 – Entrerà in vigore il prossimo 1°
marzo il nuovo codice deontologico dei commercialisti. Il testo, che aggiorna
il precedente del 2008, ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio
nazionale della categoria al termine della pubblica consultazione alla quale
era stato sottoposto nei mesi scorsi. La revisione complessiva dei contenuti
del codice, elaborato dalla Commissione nazionale ‘Deontologia’ coordinata dal
Consigliere nazionale Giorgio Luchetta, si è resa necessaria per l’evoluzione
della normativa di riferimento. Oltre al necessario allineamento
all’ordinamento professionale, ‘toccato’ da ripetuti interventi legislativi
negli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con
riferimento ai rapporti tra commercialisti e tra questi ultimi e i clienti, al
fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle
criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a
un collega ovvero di rinunzia al mandato professionale). Dalla pubblica
consultazione - che ha permesso di instaurare un proficuo confronto con Ordini
e iscritti – è emersa la riformulazione della disposizioni in tema di
trattamento economico del tirocinio, che prevede ora espressamente il rimborso
forfettario per i tirocinanti già a partire dall’inizio del tirocinio (e non
dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal nuovo codice).
Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un
Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni
uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione
delle norme deontologiche.
Soddisfazione per l’approvazione definitiva del nuovo codice
viene espressa dal presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi,
secondo il quale “il coinvolgimento della categoria, attraverso la pubblica
consultazione, anche su questo tema è il frutto della scelta di questo
Consiglio di aprirsi alla partecipazione democratica dei suoi iscritti. Il
nuovo codice è l’ennesimo risultato raggiunto dal Consiglio nazionale nel suo
lavoro volto a colmare i ritardi creatisi per la professione negli scorsi anni.
Nei prossimi mesi arriverà anche un codice relativo alle sanzioni che ci
consentirà di superare finalmente l’anomalia per la quale ai nostri colleghi, a
seconda dell’Ordine al quale sono iscritti, vengono comminate sanzioni
differenti per identiche violazioni del codice deontologico”.
“Il testo appena approvato – commenta Luchetta – oltre
all’importanza pratica che rivestirà per i colleghi nello svolgimento
quotidiano della professione, rappresenta anche un insostituibile punto di
riferimento etico per tutti gli iscritti. I commercialisti svolgono ruoli
spesso delicatissimi, basti pensare al presidio di qualità e controllo che
rappresentano all’interno dei Collegi sindacali. Dotarsi di regole
deontologiche sempre più stringenti e aggiornate garantisce ancor di più la
qualità delle nostre prestazioni professionali”.
SCHEDA
Le principali novità
del nuovo Codice deontologico
-
Le disposizioni del codice si applicheranno
anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);
-
Sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti
deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina)
-
E’ stato espressamente previsto l’obbligo di
copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto
previsto dalla legge (art. 14)
-
Nei rapporti con i colleghi sono stati meglio
precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di
colleganza (art. 15)
-
E’ espressamente prevista la facoltà di
concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo
del professionista (art. 20)
-
E’ stata precisata la condotta del professionista
in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda
irreperibile (art. 23)
-
E’ stato espressamente previsto che la misura
del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese,
oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25)
-
Nell’ambito dell’assunzione di incarichi
istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la
trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di
utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare
l’affidamento di incarichi professionali (art. 28)
-
E’ espressamente previsto in capo all’iscritto
un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la
tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da
questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29)
-
Rafforzate le misure di contrasto del fenomeno
di esercizio abusivo della professione (art. 42)
-
Nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono
state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo
accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali
o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44)
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