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martedì 29 dicembre 2015

Commercialisti, il nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° marzo

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Comunicato Stampa del 29 dicembre 2015

Via libera definitivo dopo la chiusura della pubblica consultazione

Roma, 29 dicembre 2015 – Entrerà in vigore il prossimo 1° marzo il nuovo codice deontologico dei commercialisti. Il testo, che aggiorna il precedente del 2008, ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio nazionale della categoria al termine della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi. La revisione complessiva dei contenuti del codice, elaborato dalla Commissione nazionale ‘Deontologia’ coordinata dal Consigliere nazionale Giorgio Luchetta, si è resa necessaria per l’evoluzione della normativa di riferimento. Oltre al necessario allineamento all’ordinamento professionale, ‘toccato’ da ripetuti interventi legislativi negli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra commercialisti e tra questi ultimi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di rinunzia al mandato professionale). Dalla pubblica consultazione - che ha permesso di instaurare un proficuo confronto con Ordini e iscritti – è emersa la riformulazione della disposizioni in tema di trattamento economico del tirocinio, che prevede ora espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a partire dall’inizio del tirocinio (e non dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal nuovo codice).

Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.

Soddisfazione per l’approvazione definitiva del nuovo codice viene espressa dal presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, secondo il quale “il coinvolgimento della categoria, attraverso la pubblica consultazione, anche su questo tema è il frutto della scelta di questo Consiglio di aprirsi alla partecipazione democratica dei suoi iscritti. Il nuovo codice è l’ennesimo risultato raggiunto dal Consiglio nazionale nel suo lavoro volto a colmare i ritardi creatisi per la professione negli scorsi anni. Nei prossimi mesi arriverà anche un codice relativo alle sanzioni che ci consentirà di superare finalmente l’anomalia per la quale ai nostri colleghi, a seconda dell’Ordine al quale sono iscritti, vengono comminate sanzioni differenti per identiche violazioni del codice deontologico”.

“Il testo appena approvato – commenta Luchetta – oltre all’importanza pratica che rivestirà per i colleghi nello svolgimento quotidiano della professione, rappresenta anche un insostituibile punto di riferimento etico per tutti gli iscritti. I commercialisti svolgono ruoli spesso delicatissimi, basti pensare al presidio di qualità e controllo che rappresentano all’interno dei Collegi sindacali. Dotarsi di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate garantisce ancor di più la qualità delle nostre prestazioni professionali”.

SCHEDA

Le principali novità del nuovo Codice deontologico
-         Le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);

-         Sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina)

-         E’ stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14)

-         Nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15)

-         E’ espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20)

-         E’ stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23)

-         E’ stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25)

-         Nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28)

-         E’ espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29)

-         Rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42)

-         Nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44)

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