Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


martedì 1 dicembre 2015

Cdl - NASPI, l’INPS interviene su calcolo e requisiti

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 30 Novembre 2015   

NASPI, precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità e sul requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro.

L’Inps con la circolare n. 194 del 27 novembre impartisce le istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei DLgs n.148 e 150 attuativi del Jobs Act. In particolare viene spiegato il procedimento di calcolo e vengono presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Illustrate anche le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.

Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione - relativamente   ad   eventuali   prestazioni    di disoccupazione ordinaria  con  requisiti  ridotti  e  Mini-ASpI  2012 fruite negli ultimi quattro anni. Qualora la durata della NASpI risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.

La durata della NASpI così calcolata non può in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi.

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nel lavoro domestico
Ai fini del diritto alla NASpI, l’art.5 del D.Lgs. n.22/15 ha introdotto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare – ancorché in via convenzionale – una presenza al lavoro assimilabile a 30 giornate effettive negli ultimi dodici mesi. Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in 5 settimane di lavoro considerate convenzionalmente di 6 giorni ciascuna.

Ai fini della verifica si verificherà il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi. Quando nei 12 mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.

Nessun commento:

Posta un commento