NASPI, precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità
e sul requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro.
L’Inps con la circolare n. 194 del 27 novembre impartisce le
istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei DLgs n.148 e 150
attuativi del Jobs Act. In particolare viene spiegato il procedimento di
calcolo e vengono presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30
giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici,
lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione,
ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o
Paesi in Convenzione. Illustrate anche le prime indicazioni della nuova
condizionalità in materia di politiche attive.
Lavoratori stagionali
dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di
disoccupazione - relativamente ad eventuali
prestazioni di disoccupazione
ordinaria con requisiti
ridotti e Mini-ASpI
2012 fruite negli ultimi quattro anni. Qualora la durata della NASpI
risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della
prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e
di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.
La durata della NASpI così calcolata non può in ogni caso
superare il limite massimo di 6 mesi.
Perfezionamento del
requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nel lavoro domestico
Ai fini del diritto alla NASpI, l’art.5 del D.Lgs. n.22/15
ha introdotto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici
mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Vista
l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna
giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è
necessario ricorrere al sistema già in uso per l’accredito della contribuzione
e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici,
individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare – ancorché
in via convenzionale – una presenza al lavoro assimilabile a 30 giornate
effettive negli ultimi dodici mesi. Si è ritenuto di individuare la presenza al
lavoro equivalente a 30 giornate effettive in 5 settimane di lavoro considerate
convenzionalmente di 6 giorni ciascuna.
Ai fini della verifica si verificherà il numero di settimane
lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi
effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva
in essere più rapporti lavorativi. Quando nei 12 mesi di osservazione per la ricerca
del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le
ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori
domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito
delle 30 giornate si intende soddisfatto.
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